Ordinanza 143/1988 (ECLI:IT:COST:1988:143)
Massima numero 10342
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del  27/01/1988;  Decisione del  27/01/1988
Deposito del 02/02/1988; Pubblicazione in G. U. 17/02/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 143/88. COSE, OPERE ED EFFETTI MILITARI - DISTRUZIONE O DETERIORAMENTO COLPOSO - PENA DETENTIVA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - COD. PEN. MIL. PACE, ARTT. 169 E 170. - COST., ARTT. 2, 3, 13, 52.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita` costituzionale che sia stata gia` dichiarata inammissibile, quando non vengano addotti argomenti nuovi rispetto a quelli gia` esaminati. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 52 Cost. - degli artt. 169 e 170 cod. pen. mil. pace, nella parte in cui comminano la pena detentiva per il reato di distruzione o deterioramento colposo di cose mobili militari). - cfr. S. n. 280/1987.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 13

Costituzione  art. 52

Altri parametri e norme interposte