Ordinanza 145/1988 (ECLI:IT:COST:1988:145)
Massima numero 10344
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del  27/01/1988;  Decisione del  27/01/1988
Deposito del 02/02/1988; Pubblicazione in G. U. 17/02/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 145/88. ABBANDONO O INTERRUZIONE DI PUBBLICI UFFICI O SERVIZI - LAVORATORI AUTONOMI -MEDICI LIBERI PROFESSIONISTI CONVENZIONATI - CAUSE DI NON PUNIBILITA' (SCIOPERO) - INAPPLICABILITA' - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - COD. PEN., ART. 333. - COST., ARTT. 3, 39, 40.

Testo
La titolarita` del diritto di sciopero spetta non solo ai lavoratori dipendenti, ma anche a quelli autonomi, come si evince dalla stessa giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di Cassazione citata dal giudice a quo. (Manifesta infonda- tezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 333 cod. pen., in riferimento agli artt. 3, 39 e 40 Cost.). - cfr. S. n. 222/1975.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 39

Costituzione  art. 40

Altri parametri e norme interposte