Ordinanza 149/1988 (ECLI:IT:COST:1988:149)
Massima numero 10348
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del  27/01/1988;  Decisione del  27/01/1988
Deposito del 02/02/1988; Pubblicazione in G. U. 17/02/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 149/88. ESERCIZIO ABUSIVO DI UNA PROFESSIONE - DIVIETO - ESERCIZIO DI CHIROPRATICA IN ASSENZA DI UN RICONOSCIMENTO LEGALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - COD. PEN., ART. 348. - COST., ARTT. 10, 25.

Testo
Fino a quando lo Stato non riterra` di disciplinarne l'esercizio richiedendo una speciale abilitazione, la "chiropratica" costi- tuisce un lavoro professionale tutelato in tutte le sue forme ed applicazioni (ex art. 35, primo comma, Cost.) ed iniziativa privata libera (ex art. 41 Cost.); pertanto l'art. 348 cod. pen. (che punisce l'esercizio abusivo di una professione per la quale e` richiesta una speciale abilitazione dello Stato) risulta asso- lutamente inapplicabile nel giudizio a quo ed irrilevante la questione che in tal caso lo concerne. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 348 cod. pen. sollevata in riferimento agli artt. 10 e 25 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 10

Costituzione  art. 25

Altri parametri e norme interposte