Sentenza 49/2021 (ECLI:IT:COST:2021:49)
Massima numero 43671
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del
23/02/2021; Decisione del
23/02/2021
Deposito del 29/03/2021; Pubblicazione in G. U. 31/03/2021
Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Motivazione sulla rilevanza priva di contraddittorietà - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Prospettazione della questione incidentale - Motivazione sulla rilevanza priva di contraddittorietà - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per contraddittorietà della motivazione, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1047, della legge n. 205 del 2017. L'ordinanza di rimessione non fa menzione di motivi di ricorso diversi dall'illegittimità costituzionale della disposizione di legge di cui l'atto impugnato costituisce applicazione, diversamente da quanto asserito dall'interveniente.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per contraddittorietà della motivazione, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1047, della legge n. 205 del 2017. L'ordinanza di rimessione non fa menzione di motivi di ricorso diversi dall'illegittimità costituzionale della disposizione di legge di cui l'atto impugnato costituisce applicazione, diversamente da quanto asserito dall'interveniente.
Atti oggetto del giudizio
legge
27/12/2017
n. 205
art. 1
co. 1047
legge
27/12/2013
n. 147
art. 1
co. 636
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte