Ordinanza 153/1988 (ECLI:IT:COST:1988:153)
Massima numero 10352
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
27/01/1988; Decisione del
27/01/1988
Deposito del 02/02/1988; Pubblicazione in G. U. 17/02/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 153/88. TRIBUTI LOCALI - (IN.V.IM.) - ESENZIONI - ALIENANTI DI IMMOBILE ABITATIVO - CONDIZIONE DELL'ACQUISTO ENTRO UN ANNO DI ALTRO ALLOGGIO - SOCI DI COOPERATIVE EDILIZIE CON PRENOTAZIONE DI ACQUISTO - INAPPLICABILITA' DEL BENEFICIO FISCALE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 22 APRILE 1982, N. 168, ART. 3. - COST., ARTT. 3 E 97.
ORD. 153/88. TRIBUTI LOCALI - (IN.V.IM.) - ESENZIONI - ALIENANTI DI IMMOBILE ABITATIVO - CONDIZIONE DELL'ACQUISTO ENTRO UN ANNO DI ALTRO ALLOGGIO - SOCI DI COOPERATIVE EDILIZIE CON PRENOTAZIONE DI ACQUISTO - INAPPLICABILITA' DEL BENEFICIO FISCALE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 22 APRILE 1982, N. 168, ART. 3. - COST., ARTT. 3 E 97.
Testo
La posizione dell'acquirente di un alloggio sul mercato libero, nei cui confronti era previsto a certe condizioni l'esonero dall'In.v.im., non e` assimilabile a quella del socio di una cooperativa edilizia, in quanto la normativa concernente tali organizzazioni associative, disciplinando forme di collaborazione nel settore delle abitazioni per l'attuazione di fini trascendenti l'ambito privatistico, ha un substrato di carattere pubblicistico e comporta percio` particolari agevolazioni per l'acquisto della proprieta` dell'alloggio. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - dell'art. 3 della legge 22 aprile 1982, n. 168, nella parte in cui non estende l'esonero dall'In.v.im. degli incrementi di valore conseguenti all'aliena- zione a titolo oneroso di abitazioni non di lusso ai soci di cooperative edilizie che abbiano gia` prenotato entro un anno dalla precedente alienazione, o fino al 31 dicembre 1983, l'ac- quisto dell'immobile).
La posizione dell'acquirente di un alloggio sul mercato libero, nei cui confronti era previsto a certe condizioni l'esonero dall'In.v.im., non e` assimilabile a quella del socio di una cooperativa edilizia, in quanto la normativa concernente tali organizzazioni associative, disciplinando forme di collaborazione nel settore delle abitazioni per l'attuazione di fini trascendenti l'ambito privatistico, ha un substrato di carattere pubblicistico e comporta percio` particolari agevolazioni per l'acquisto della proprieta` dell'alloggio. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - dell'art. 3 della legge 22 aprile 1982, n. 168, nella parte in cui non estende l'esonero dall'In.v.im. degli incrementi di valore conseguenti all'aliena- zione a titolo oneroso di abitazioni non di lusso ai soci di cooperative edilizie che abbiano gia` prenotato entro un anno dalla precedente alienazione, o fino al 31 dicembre 1983, l'ac- quisto dell'immobile).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte