Sentenza 155/1988 (ECLI:IT:COST:1988:155)
Massima numero 10354
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  28/01/1988;  Decisione del  28/01/1988
Deposito del 11/02/1988; Pubblicazione in G. U. 17/02/1988
Massime associate alla pronuncia:  10355  10356


Titolo
SENT. 155/88 A. LOCAZIONE - IMMOBILI URBANI - LOCAZIONI CONVENZIONATE - CANONE - METODO DI AGGIORNAMENTO - INAPPLICABILITA' DELLA DISCIPLINA DI CUI ALLA LEGGE N. 392 DEL 1978 - OMESSA PREVISIONE CHE IL CANONE NON PUO' COMUNQUE SUPERARE QUELLO RISULTANTE DALL'APPLICAZIONE DELLA PREDETTA LEGGE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA. - LEGGE 27 LUGLIO 1978, N. 392, ART. 26, PRIMO COMMA, LETT. C. - COST., ART. 3.

Testo
Non solo in relazione alle finalita` perseguite dal regime dell'edilizia convenzionata, ma anche rispetto agli orientamenti della legislazione coeva e successiva, non trova giustificazione alcuna la mancata estensione alle locazioni convenzionate del meccanismo di aggiornamento dei canoni disposto dall'art. 24 della legge n. 392 del 1978, poiche` il diverso meccanismo di aggiornamento previsto per le stesse locazioni (dall'art. 8 della legge n. 10 del 1977) - e rapportato alle variazioni del costo delle costruzioni, anziche` a quelle del costo della vita - rendendo lo stesso canone tendenzialmente superiore a quello fissato, in via generale, per tutti gli altri rapporti locativi, si traduce in un non consentito trattamento deteriore dei conduttori meno abbienti rispetto alla generalita` dei conduttori. Pertanto, per violazione dell'art. 3 Cost., e` costituzionalmente illegittimo l'art. 26, primo comma, lett. c) della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui non dispone che il canone di locazione degli immobili soggetti alla disciplina dell'edilizia convenzionata non deve comunque superare il canone che risulterebbe dall'applicazione delle disposizioni del titolo I, capo I, della medesima legge.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte