Sentenza 155/1988 (ECLI:IT:COST:1988:155)
Massima numero 10356
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  28/01/1988;  Decisione del  28/01/1988
Deposito del 11/02/1988; Pubblicazione in G. U. 17/02/1988
Massime associate alla pronuncia:  10354  10355


Titolo
SENT. 155/88 C. LOCAZIONE - IMMOBILI DI PROPRIETA' DELL'ISTITUTO POSTELEGRAFONICI - CONTRATTI STIPULATI TRA L'AMMINISTRAZIONE POSTELEGRAFONICA E I PROPRI DIPENDENTI - CANONE - DETERMINAZIONE SECONDO IL REGIME DELL' "EQUO CANONE" - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI LOCATARI DI ALLOGGI, DI PROPRIETA' DELLA STESSA AMMINISTRAZIONE, BENEFICIARI DEL REGIME DEL "CANONE SOCIALE" - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 27 LUGLIO 1978, N. 392, ART. 26, PRIMO COMMA, LETT. B). - COST., ART. 3.

Testo
Il mero dato dell'appartenenza alla stessa Amministrazione di alloggi locati non puo` rendere omogenee situazioni che si differenziano tanto sotto il profilo oggettivo della tipologia degli alloggi, quanto sotto quello soggettivo delle condizioni economiche degli assegnatari o conduttori. In particolare il diverso regime del canone applicato, rispettivamente, alle locazioni di immobili di proprieta` dell'Istituto Postelegrafonici e a quelle di immobili "economici" pure di proprieta` della Amministrazione postelegrafonica, riflette la diversa destinazione degli alloggi, nel secondo caso, direttamente e specificamente rivolta a favorire l'accesso alla casa dei cittadini meno abbienti. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 26, primo comma, lett. b) della legge 27 luglio 1978, n. 392, in riferimento all' art. 3 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte