Sentenza 156/1988 (ECLI:IT:COST:1988:156)
Massima numero 10358
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
28/01/1988; Decisione del
28/01/1988
Deposito del 11/02/1988; Pubblicazione in G. U. 17/02/1988
Titolo
SENT. 156/88 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONE DI VECCHIAIA - DIRITTO - CONDIZIONI - ANZIANITA' CONTRIBUTIVA MASSIMA - RAGGIUNGIMENTO NEL SECONDO SEMESTRE SUCCESSIVO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.L. N. 791 DEL 1981 - PROSECUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - FACOLTA' DI OPZIONE - ESERCIZIO - TERMINE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA. - D.L. 22 NOVEMBRE 1981, N. 791, ART. 6, COMMA SECONDO, CONVER- TITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 26 FEBBRAIO 1982, N. 54. - COST., ART. 3.
SENT. 156/88 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONE DI VECCHIAIA - DIRITTO - CONDIZIONI - ANZIANITA' CONTRIBUTIVA MASSIMA - RAGGIUNGIMENTO NEL SECONDO SEMESTRE SUCCESSIVO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.L. N. 791 DEL 1981 - PROSECUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - FACOLTA' DI OPZIONE - ESERCIZIO - TERMINE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA. - D.L. 22 NOVEMBRE 1981, N. 791, ART. 6, COMMA SECONDO, CONVER- TITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 26 FEBBRAIO 1982, N. 54. - COST., ART. 3.
Testo
In materia di pensionamento "posticipato", di cui al d.l. 22 dicembre 1981, n. 791, non sussistono apprezzabili ragioni per differenziare la situazione dei lavoratori che al momento di entrata in vigore del d.l. stesso abbiano gia` maturato i requisi- ti per la pensione di vecchiaia rispetto alla situazione dei lavoratori che, invece, i requisiti stessi maturino nei sei mesi successivi: ne`, conseguentemente, rispetto a situazioni identiche - in termini di spatium deliberandi - a quella di questi ultimi, come, nel caso dei lavoratori che maturino i requisiti in que- stione nel secondo semestre (in particolare, nel primo periodo di esso) successivo all'entrata in vigore del detto d.l. n. 791 del 1981, ai quali e` imposto di comunicare al datore di lavoro la propria opzione per il proseguimento del rapporto, almeno sei mesi prima della data di conseguimento del diritto alla pensione. Anche in questo caso, infatti, l'esercizio del diritto e` reso estremamente difficoltoso: pertanto, al fine di parificare dette analoghe situazioni, nonche` di assicurare coerenza al sistema normativo, in conseguenza della pronunzia ablativa dell'ultima parte del terzo comma dell'art. 6, del citato d.l. 22 dicembre 1981, n. 791 (convertito con modificazioni nella l. 26 febbraio 1982, n. 54), va dichiarata l'illegittimita` costituzionale del secondo comma del medesimo art. 6, nella parte in cui non di- spone che il termine ivi previsto, per l'esercizio della facolta` di opzione di cui al comma precedente, non possa comunque scadere prima che siano trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge stesso. - cfr. S. n. 203/1985.
In materia di pensionamento "posticipato", di cui al d.l. 22 dicembre 1981, n. 791, non sussistono apprezzabili ragioni per differenziare la situazione dei lavoratori che al momento di entrata in vigore del d.l. stesso abbiano gia` maturato i requisi- ti per la pensione di vecchiaia rispetto alla situazione dei lavoratori che, invece, i requisiti stessi maturino nei sei mesi successivi: ne`, conseguentemente, rispetto a situazioni identiche - in termini di spatium deliberandi - a quella di questi ultimi, come, nel caso dei lavoratori che maturino i requisiti in que- stione nel secondo semestre (in particolare, nel primo periodo di esso) successivo all'entrata in vigore del detto d.l. n. 791 del 1981, ai quali e` imposto di comunicare al datore di lavoro la propria opzione per il proseguimento del rapporto, almeno sei mesi prima della data di conseguimento del diritto alla pensione. Anche in questo caso, infatti, l'esercizio del diritto e` reso estremamente difficoltoso: pertanto, al fine di parificare dette analoghe situazioni, nonche` di assicurare coerenza al sistema normativo, in conseguenza della pronunzia ablativa dell'ultima parte del terzo comma dell'art. 6, del citato d.l. 22 dicembre 1981, n. 791 (convertito con modificazioni nella l. 26 febbraio 1982, n. 54), va dichiarata l'illegittimita` costituzionale del secondo comma del medesimo art. 6, nella parte in cui non di- spone che il termine ivi previsto, per l'esercizio della facolta` di opzione di cui al comma precedente, non possa comunque scadere prima che siano trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge stesso. - cfr. S. n. 203/1985.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte