Sentenza 156/1988 (ECLI:IT:COST:1988:156)
Massima numero 10359
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
28/01/1988; Decisione del
28/01/1988
Deposito del 11/02/1988; Pubblicazione in G. U. 17/02/1988
Titolo
SENT. 156/88 C. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONE DI VECCHIAIA - DIRITTO - CONDIZIONI - ANZIANITA' CONTRIBUTIVA MASSIMA - MANCATO RAGGIUNGIMENTO - PROSECUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - FACOLTA' DI OPZIONE - ESERCIZIO - DATA DI PRESENTAZIONE DELLA RELATIVA DOMANDA - RIFERIMENTO AI FINI DELLA DECORRENZA DELLA PENSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - D.L. 22 DICEMBRE 1981, N. 791, ART. 6, COMMA QUINTO, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 26 FEBBRAIO 1982, N. 54. - COST., ARTT. 3, 38.
SENT. 156/88 C. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONE DI VECCHIAIA - DIRITTO - CONDIZIONI - ANZIANITA' CONTRIBUTIVA MASSIMA - MANCATO RAGGIUNGIMENTO - PROSECUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - FACOLTA' DI OPZIONE - ESERCIZIO - DATA DI PRESENTAZIONE DELLA RELATIVA DOMANDA - RIFERIMENTO AI FINI DELLA DECORRENZA DELLA PENSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - D.L. 22 DICEMBRE 1981, N. 791, ART. 6, COMMA QUINTO, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 26 FEBBRAIO 1982, N. 54. - COST., ARTT. 3, 38.
Testo
Nella disciplina del pensionamento "posticipato" di cui all'art. 6, l. n. 54 del 1982, e` pienamente giustificato, al fine di stabilire la decorrenza del trattamento pensionistico, fare riferimento alla presentazione della domanda da parte del lavoratore, in deroga al principio pensionistico generale che invece, allo stesso fine, da tale domanda prescinde. Infatti, nel caso del lavoratore che opti di proseguire il rapporto "per incrementare la propria anzianita` contributiva", essendo la decisione non legata a dati determinabili a priori, manca, per l'ente erogatore, la conoscenza dell'elemento certo cui ancorare la decorrenza pensionistica e quindi il presupposto per una predeterminazione della decorrenza stessa che sia svincolata dalla domanda dell'interessato. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 6, quinto comma, del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791 (convertito con modificazioni nella l. 26 febbraio 1982, n. 54) - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. - in quanto, per i lavoratori che optino di conti- nuare a prestare la propria attivita`, viene stabilita la decor- renza del trattamento pensionistico di vecchiaia dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale e` stata presentata la relativa domanda).
Nella disciplina del pensionamento "posticipato" di cui all'art. 6, l. n. 54 del 1982, e` pienamente giustificato, al fine di stabilire la decorrenza del trattamento pensionistico, fare riferimento alla presentazione della domanda da parte del lavoratore, in deroga al principio pensionistico generale che invece, allo stesso fine, da tale domanda prescinde. Infatti, nel caso del lavoratore che opti di proseguire il rapporto "per incrementare la propria anzianita` contributiva", essendo la decisione non legata a dati determinabili a priori, manca, per l'ente erogatore, la conoscenza dell'elemento certo cui ancorare la decorrenza pensionistica e quindi il presupposto per una predeterminazione della decorrenza stessa che sia svincolata dalla domanda dell'interessato. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 6, quinto comma, del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791 (convertito con modificazioni nella l. 26 febbraio 1982, n. 54) - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. - in quanto, per i lavoratori che optino di conti- nuare a prestare la propria attivita`, viene stabilita la decor- renza del trattamento pensionistico di vecchiaia dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale e` stata presentata la relativa domanda).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte