Sentenza 158/1988 (ECLI:IT:COST:1988:158)
Massima numero 10362
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
28/01/1988; Decisione del
28/01/1988
Deposito del 11/02/1988; Pubblicazione in G. U. 24/02/1988
Titolo
SENT. 158/88 A. REGIONI IN GENERE - LEGGI REGIONALI - CONTROLLI - RINVIO GOVERNATIVO - REITERAZIONE DOPO LA RIAPPROVAZIONE DELLA LEGGE - CONDIZIONI PER LA SUA AMMISSIBILITA'. - COST., ART. 127, QUARTO COMMA; LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 31.
SENT. 158/88 A. REGIONI IN GENERE - LEGGI REGIONALI - CONTROLLI - RINVIO GOVERNATIVO - REITERAZIONE DOPO LA RIAPPROVAZIONE DELLA LEGGE - CONDIZIONI PER LA SUA AMMISSIBILITA'. - COST., ART. 127, QUARTO COMMA; LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 31.
Testo
Il divieto per il Governo di reiterare il rinvio di una legge regionale riapprovata - desumibile dalla logica dell'istituto e dagli artt. 127, quarto comma, Cost., 31 legge 11 marzo 1953, n. 87 - opera solo con riguardo a legge "non nuova": ovvero non solo nell'ipotesi che la legge non risulti modificata o sia riapprovata nello stesso testo che aveva formato oggetto della prima deliberazione (e del relativo rinvio), ma anche in quella in cui eventuali modifiche alla legge, in sede di riapprovazione, non abbiano comportato un mutamento del significato normativo delle sue disposizioni, oppure debbano essere considerate non rilevanti, in quanto apportate alle norme censurate a seguito del rinvio o esterne al contenuto dispositivo della legge. Il Governo, invece, puo` legittimamente effettuare un nuovo rinvio - pur dopo l'avvenuta riapprovazione della legge - qualora il legislatore regionale abbia modificato o ridisciplinato, in sede di riapprovazione, parti del contenuto dispositivo diverse da quelle oggetto del rinvio, dimostrando con cio` di procedere all'approvazione di una legge "nuova", soggetta, come tale, al controllo e al rinvio governativo ex art. 127 Cost. - S. nn. 132/1975, 9/1976, 40/1977,
Il divieto per il Governo di reiterare il rinvio di una legge regionale riapprovata - desumibile dalla logica dell'istituto e dagli artt. 127, quarto comma, Cost., 31 legge 11 marzo 1953, n. 87 - opera solo con riguardo a legge "non nuova": ovvero non solo nell'ipotesi che la legge non risulti modificata o sia riapprovata nello stesso testo che aveva formato oggetto della prima deliberazione (e del relativo rinvio), ma anche in quella in cui eventuali modifiche alla legge, in sede di riapprovazione, non abbiano comportato un mutamento del significato normativo delle sue disposizioni, oppure debbano essere considerate non rilevanti, in quanto apportate alle norme censurate a seguito del rinvio o esterne al contenuto dispositivo della legge. Il Governo, invece, puo` legittimamente effettuare un nuovo rinvio - pur dopo l'avvenuta riapprovazione della legge - qualora il legislatore regionale abbia modificato o ridisciplinato, in sede di riapprovazione, parti del contenuto dispositivo diverse da quelle oggetto del rinvio, dimostrando con cio` di procedere all'approvazione di una legge "nuova", soggetta, come tale, al controllo e al rinvio governativo ex art. 127 Cost. - S. nn. 132/1975, 9/1976, 40/1977,
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 127
co. 4
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 31