Sentenza 158/1988 (ECLI:IT:COST:1988:158)
Massima numero 10364
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  28/01/1988;  Decisione del  28/01/1988
Deposito del 11/02/1988; Pubblicazione in G. U. 24/02/1988
Massime associate alla pronuncia:  10362  10363  10365


Titolo
SENT. 158/88 C. REGIONE ABRUZZO - COOPERATIVE A PREVALENTE PARTECIPAZIONE GIOVANILE - PROVVIDENZE IN LORO FAVORE - REINTEGRAZIONE DEGLI ORGANICI E COSTITUZIONE IN CONSORZI - UTILIZZAZIONE DA PARTE DELLE STRUTTURE PUBBLICHE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE REG. ABRUZZO RIAPPROVATA IL 23 DICEMBRE 1981. - COST., ARTT. 3, 97, 117.

Testo
Le disposizioni della impugnata legge della regione Abruzzo, contenente provvidenze a favore delle cooperative a prevalente presenza giovanile, si iscrivono legittimamente negli spazi che la legge statale (n. 285/1977) lascia alla competenza legislativa regionale in relazione all'occupazione giovanile; finalita` questa, di particolare pregio, che giustifica, sia il trattamento di favore previsto per le cooperative in esame sia la loro utilizzazione da parte di strutture pubbliche, non derivandone, pertanto, lesione degli artt. 3, 97, 117 Cost. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale della legge reg. Abruzzo riapprovata il 23 dicembre 1981, sollevata dal Governo in riferimento agli artt. 3, 97 e 117 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte