Sentenza 158/1988 (ECLI:IT:COST:1988:158)
Massima numero 10365
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
28/01/1988; Decisione del
28/01/1988
Deposito del 11/02/1988; Pubblicazione in G. U. 24/02/1988
Titolo
SENT. 158/88 D. REGIONE ABRUZZO - COOPERATIVE A PREVALENTE PARTECIPAZIONE GIOVANILE - PROVVIDENZE IN LORO FAVORE - ASSERITO OBBLIGO PER GLI ENTI LOCALI DI STIPULARE APPOSITE CONVENZIONI CON LE PREDETTE COOPERATIVE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE. - LEGGE REG. ABRUZZO RIAPPROVATA IL 23 DICEMBRE 1981, ART. 3. - COST., ART. 128.
SENT. 158/88 D. REGIONE ABRUZZO - COOPERATIVE A PREVALENTE PARTECIPAZIONE GIOVANILE - PROVVIDENZE IN LORO FAVORE - ASSERITO OBBLIGO PER GLI ENTI LOCALI DI STIPULARE APPOSITE CONVENZIONI CON LE PREDETTE COOPERATIVE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE. - LEGGE REG. ABRUZZO RIAPPROVATA IL 23 DICEMBRE 1981, ART. 3. - COST., ART. 128.
Testo
Una corretta interpretazione dell'art. 3 della legge reg. Abruzzo (impugnata) porta ad escludere la previsione di un obbligo per gli enti locali di stipulare apposite convenzioni con le cooperative a prevalente partecipazione giovanile, limitandosi tale articolo a stabilire la possibilita`, nei limiti degli stanziamenti previsti, che siano stipulate convenzioni dirette a completare i programmi di intervento gia` intrapresi. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 3 della legge reg. Abruzzo 23 dicembre 1981, sollevata con ricorso governativo, in riferimento all'art. 128 Cost.).
Una corretta interpretazione dell'art. 3 della legge reg. Abruzzo (impugnata) porta ad escludere la previsione di un obbligo per gli enti locali di stipulare apposite convenzioni con le cooperative a prevalente partecipazione giovanile, limitandosi tale articolo a stabilire la possibilita`, nei limiti degli stanziamenti previsti, che siano stipulate convenzioni dirette a completare i programmi di intervento gia` intrapresi. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 3 della legge reg. Abruzzo 23 dicembre 1981, sollevata con ricorso governativo, in riferimento all'art. 128 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 128
Altri parametri e norme interposte