Ordinanza 162/1988 (ECLI:IT:COST:1988:162)
Massima numero 10369
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del  28/01/1988;  Decisione del  28/01/1988
Deposito del 11/02/1988; Pubblicazione in G. U. 24/02/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 162/88. REGIONE LAZIO - VIABILITA' RURALE - COPERTURA DI NUOVE SPESE - UTILIZZAZIONE DEI FONDI GLOBALI DEL BILANCIO 1976, RELATIVO ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - LEGGE REGIONE LAZIO RIAPPR. IL 28 LUGLIO 1977. - COST., ARTT. 117, 81, COMMA QUARTO; LEGGE 19 MAGGIO 1976, N. 335, ART. 13, COMMA PRIMO; LEGGE REGIONE LAZIO 12 APRILE 1977, N. 15, ART. 20, COMMA QUARTO.

Testo
Comporta la manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` sollevata in via principale, la mancata corrispondenza fra i motivi del rinvio governativo e quelli del ricorso, dovuta alla diversita` delle disposizioni che si assumono violate (nella specie trattavasi di commi diversi di una stessa norma) e dei princi`pi fondamentali da tali disposizioni ricavabili. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale della legge della Regione Lazio riapprovata il 28 luglio 1977, denunziata - in riferimento agli artt. 117 e 81 Cost. - in quanto per la copertura delle nuove spese previste, utilizza le "disponibilita` dei fondi globali del bilancio 1976", cioe` del bilancio relativo all'esercizio precedente). - cfr. S. nn. 217/87, 72/85, 107/83.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 81  co. 4

Altri parametri e norme interposte

legge  19/05/1976  n. 335  art. 13    co. 1