Thema decidendum - Ulteriori motivi di censura e richiesta di rinvio pregiudiziale dedotti dalle parti costituite nel giudizio incidentale - Esorbitanza dal contenuto dell'ordinanza di rimessione - Inammissibilità.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1047, della legge n. 205 del 2017, sono inammissibili gli ulteriori motivi di censura delle parti costituite, dirette ad estendere il thema decidendum, come fissato nella ordinanza di rimessione, alla violazione del principio di progressività del sistema tributario, di cui all'art. 53 Cost., nonché al contrasto con le norme europee sulla libertà di concorrenza, sulla libertà di stabilimento e di prestazione di servizi, di cui agli artt. 26, 49, 56, e 63 TFUE, oltre che la relativa richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'art. 267 TFUE.
Secondo costante giurisprudenza costituzionale, l'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione, con esclusione della possibilità di ampliare il thema decidendum proposto dal rimettente, fino a ricomprendervi questioni formulate dalle parti, che tuttavia egli non abbia ritenuto di fare proprie. (Precedenti citati: sentenze n. 186 del 2020, n. 7 del 2019, n. 248 del 2018, n. 194 del 2018, n. 120 del 2018, n. 27 del 2018, n. 4 del 2018, n. 251 del 2017, n. 250 del 2017, n. 35 del 2017, n. 29 del 2017, n. 276 del 2016, n. 214 del 2016, n. 96 del 2016, n. 231 del 2015, n. 209 del 2015 e n. 83 del 2015).