Ordinanza 163/1988 (ECLI:IT:COST:1988:163)
Massima numero 10372
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
28/01/1988; Decisione del
28/01/1988
Deposito del 11/02/1988; Pubblicazione in G. U. 24/02/1988
Titolo
ORD. 163/88 C. REGIONI A STATUTO COMUNE - LEGGE FINANZIARIA PER IL 1979 - FONDI SETTORIALI IN MATERIA DI EDILIZIA DEMANIALE, OPERE IDRAULICHE E MARITTIME, EDILIZIA SCOLASTICA, INQUINAMENTO, OPERE IGIENICO-SANITARIE, INTERVENTI DI COMPETENZA DELLE COMUNITA' MONTANE ED AGRICOLTURA - ISTITUZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 21 DICEMBRE 1978, N. 843, ARTT. 34, 35, 37, 43, 48. - COST., ARTT. 117, 118, 119, IN RELAZIONE AL D.P.R. 24 LUGLIO 1977, N. 616, AL D.P.R. 15 GENNAIO 1972, N. 8.
ORD. 163/88 C. REGIONI A STATUTO COMUNE - LEGGE FINANZIARIA PER IL 1979 - FONDI SETTORIALI IN MATERIA DI EDILIZIA DEMANIALE, OPERE IDRAULICHE E MARITTIME, EDILIZIA SCOLASTICA, INQUINAMENTO, OPERE IGIENICO-SANITARIE, INTERVENTI DI COMPETENZA DELLE COMUNITA' MONTANE ED AGRICOLTURA - ISTITUZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 21 DICEMBRE 1978, N. 843, ARTT. 34, 35, 37, 43, 48. - COST., ARTT. 117, 118, 119, IN RELAZIONE AL D.P.R. 24 LUGLIO 1977, N. 616, AL D.P.R. 15 GENNAIO 1972, N. 8.
Testo
La l. 21 dicembre 1978, n. 843, istituendo fondi settoriali in materia di edilizia demaniale, opere idrauliche e marittime (art. 34), edilizia scolastica (art. 35), inquinamento (art. 37), opere igienico-sanitarie (art. 43), interventi di competenza delle comunita` montane ed agricoltura (art. 48), non impedisce alla Regione di finalizzare gli interventi di sua spettanza nel quadro unitario dell'economia e della finanza regionale: dette norme, infatti, investono competenze di pertinenza statale, oltreche` regionale. Peraltro, l'istituzione, ad opera del legislatore nazionale, di fondi settoriali iscritti in capitoli di bilancio di singoli Ministeri, in relazione a materie di competenza regionale, implica la successiva ripartizione di tali fondi tra le Regioni, anche laddove cio` non venga esplicitato, e la liberta` di impiego, da parte delle Regioni, che sia compatibile con il vincolo di destinazione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 34, 35, 37, 43 e 48, l. 21 dicembre 1978, n. 843, denunziati per violazione degli artt. 117, 118 e 119 Cost., in relazione al d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ed al d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8). - cfr. S. nn. 356/1985, 64/1978.
La l. 21 dicembre 1978, n. 843, istituendo fondi settoriali in materia di edilizia demaniale, opere idrauliche e marittime (art. 34), edilizia scolastica (art. 35), inquinamento (art. 37), opere igienico-sanitarie (art. 43), interventi di competenza delle comunita` montane ed agricoltura (art. 48), non impedisce alla Regione di finalizzare gli interventi di sua spettanza nel quadro unitario dell'economia e della finanza regionale: dette norme, infatti, investono competenze di pertinenza statale, oltreche` regionale. Peraltro, l'istituzione, ad opera del legislatore nazionale, di fondi settoriali iscritti in capitoli di bilancio di singoli Ministeri, in relazione a materie di competenza regionale, implica la successiva ripartizione di tali fondi tra le Regioni, anche laddove cio` non venga esplicitato, e la liberta` di impiego, da parte delle Regioni, che sia compatibile con il vincolo di destinazione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 34, 35, 37, 43 e 48, l. 21 dicembre 1978, n. 843, denunziati per violazione degli artt. 117, 118 e 119 Cost., in relazione al d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ed al d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8). - cfr. S. nn. 356/1985, 64/1978.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 0
decreto del Presidente della Repubblica 15/01/1972
n. 8
art. 0