Ordinanza 164/1988 (ECLI:IT:COST:1988:164)
Massima numero 10375
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del  28/01/1988;  Decisione del  28/01/1988
Deposito del 11/02/1988; Pubblicazione in G. U. 24/02/1988
Massime associate alla pronuncia:  10376


Titolo
ORD. 164/88 A. REGIONI A STATUTO COMUNE - FINANZE - RIDUZIONE DELLE RISORSE NON VINCOLATE; MODIFICA DEI CRITERI PER L'INCREMENTO DEL FONDO EX ART. 8, L. N. 281/1970; OBBLIGO DI DESTINAZIONE PRIORITARIA DI MEZZI FINANZIARI, ISCRITTI NEI BILANCI REGIONALI, AI PROGETTI AMMISSIBILI AI BENEFICI C.E.E. - AUTONOMIA FINANZIARIA REGIONALE - RITENUTA LESIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - D.L. 26 NOVEMBRE 1981, N. 677 (CONVERTITO IN LEGGE 26 GENNAIO 1982, N. 11), ARTT. 2, 4, 5. - COST., ARTT. 115, 117, 118, 119, 97, 123.

Testo
In tema di autonomia finanziaria regionale, la Costituzione non ha certo vietato che nuove leggi statali, anche non a carattere organico, intervengano a modificare la legislazione preesistente per cio` che riguarda i proventi attribuiti dallo Stato alle Regioni ne` ha definito in termini quantitativi l'attribuzione alle Regioni dei mezzi necessari per il perseguimento delle loro finalita`. Inoltre, nelle materie riservate alle competenze regionali ben puo` operare - quando scaturisca da esigenze connesse con l'osservanza dell'art. 11 Cost. - un vincolo sulla utilizzazione di un fondo, e cio` tanto piu` allorche`, come nel caso dell'art. 5, terzo comma, d.l. n. 677 del 1981, la destinazione prioritaria dei mezzi finanziari, iscritti nei bilanci delle Regioni al finanziamento dei progetti ammissibili ai benefici C.E.E., viene valutata dalle Regioni stesse. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 115, 117, 118, 119, 97 e 123 Cost. - delle questioni di legittimita` costituzionale concernenti il d.l. 26 novembre 1981, n. 677, convertito in L. 26 gennaio 1982, n. 11, artt. 2, 4 - i quali riducono l'entita` delle risorse non vincolate a disposizione delle Regioni ex artt. 8 e 9, L. n. 281 del 1970, e disancorano mediante interventi legislativi a carattere non organico, l'incremento del fondo ex art. 8, L. n. 281/70, dai criteri precedentemente fissati con L. n. 356 del 1976 - e 5). - cfr. S. nn. 245/1984, 304/1983, 365/1985.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 115

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 123

Altri parametri e norme interposte