Ordinanza 165/1988 (ECLI:IT:COST:1988:165)
Massima numero 10377
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del  28/01/1988;  Decisione del  28/01/1988
Deposito del 11/02/1988; Pubblicazione in G. U. 24/02/1988
Massime associate alla pronuncia:  10378


Titolo
ORD. 165/88 A. PROVINCE AUTONOME IN GENERE - FINANZE - PAGAMENTI AGLI ENTI DI CUI ALL'ART. 40, L. N. 119 DEL 1981 - MODALITA' - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 7 AGOSTO 1982, N. 526, ART. 44. - STATUTO SPECIALE PER IL TRENTINO-ALTO ADIGE, ARTT. 8, N. 1; 16.

Testo
La disciplina del credito rientra tra i poteri di spettanza statale, in quanto strettamente connessa ad un interesse che travalica l'ambito regionale, coinvolgendo l'intera comunita` nazionale ed in ragione del mantenimento del necessario equili- brio tra il flusso delle risorse prelevate e quello delle spese erogate. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 8, n.1 e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 44, l. 7 agosto 1982, n. 526, che, per i pagamenti agli enti di cui al- l'art. 40, l. n. 119 del 1981, obbliga le Province a trasferire i fondi, dai propri conti correnti o contabilita` speciali presso le tesorerie dello Stato, agli analoghi conti intestati agli enti destinatari dei pagamenti stessi nonche` prevede la competenza del Ministro del tesoro circa l'emanazione delle modalita` di attua- zione di tale disposizione). - cfr. S. n. 162/1982.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 16

Altri parametri e norme interposte