Sentenza 49/2021 (ECLI:IT:COST:2021:49)
Massima numero 43674
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del
23/02/2021; Decisione del
23/02/2021
Deposito del 29/03/2021; Pubblicazione in G. U. 31/03/2021
Titolo
Thema decidendum - Richiesta di autorimessione proveniente dalle parti costituite nel giudizio incidentale - Questione esorbitante dal contenuto dell'ordinanza di rimessione - Difetto del nesso di necessaria strumentalità o pregiudizialità logica con le questioni sollevate - Conseguente insussistenza dei relativi presupposti - Rigetto della richiesta.
Thema decidendum - Richiesta di autorimessione proveniente dalle parti costituite nel giudizio incidentale - Questione esorbitante dal contenuto dell'ordinanza di rimessione - Difetto del nesso di necessaria strumentalità o pregiudizialità logica con le questioni sollevate - Conseguente insussistenza dei relativi presupposti - Rigetto della richiesta.
Testo
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1047, della legge n. 205 del 2017, non è accolta la richiesta delle parti costituite di autorimessione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 636, della legge n. 147 del 2013. Tale questione è esorbitante rispetto al contenuto dell'ordinanza di rimessione e tra le due questioni non è ravvisabile quel nesso di necessaria strumentalità o di pregiudizialità logica, idoneo a giustificare l'esercizio, da parte della Corte costituzionale, dell'eccezionale potere di autorimessione dinanzi a sé della questione di legittimità costituzionale di una norma rimasta estranea al fuoco delle censure del rimettente. (Precedenti citati: sentenze n. 255 del 2014, n. 179 del 1976, n. 122 del 1976 e n. 195 del 1972; ordinanze n. 114 del 2014, n. 42 del 2001; n. 197 del 1996, n. 183 del 1996, n. 297 del 1995, n. 225 del 1995, n. 294 del 1993, n. 378 del 1992, n. 230 del 1975 e n. 100 del 1970).
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1047, della legge n. 205 del 2017, non è accolta la richiesta delle parti costituite di autorimessione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 636, della legge n. 147 del 2013. Tale questione è esorbitante rispetto al contenuto dell'ordinanza di rimessione e tra le due questioni non è ravvisabile quel nesso di necessaria strumentalità o di pregiudizialità logica, idoneo a giustificare l'esercizio, da parte della Corte costituzionale, dell'eccezionale potere di autorimessione dinanzi a sé della questione di legittimità costituzionale di una norma rimasta estranea al fuoco delle censure del rimettente. (Precedenti citati: sentenze n. 255 del 2014, n. 179 del 1976, n. 122 del 1976 e n. 195 del 1972; ordinanze n. 114 del 2014, n. 42 del 2001; n. 197 del 1996, n. 183 del 1996, n. 297 del 1995, n. 225 del 1995, n. 294 del 1993, n. 378 del 1992, n. 230 del 1975 e n. 100 del 1970).
Atti oggetto del giudizio
legge
27/12/2017
n. 205
art. 1
co. 1047
legge
27/12/2013
n. 147
art. 1
co. 636
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte