Ordinanza 167/1988 (ECLI:IT:COST:1988:167)
Massima numero 10380
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
28/01/1988; Decisione del
28/01/1988
Deposito del 11/02/1988; Pubblicazione in G. U. 24/02/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 167/88. REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - RISERVE DI CACCIA - COSTITUZIONE E GESTIONE NEL TERRITORIO REGIONALE - GESTIONE AFFIDATA ALL'ORGANO REGIONALE DELLA F.I.C. - MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI. - LEGGE REG. FRIULI-VENEZIA GIULIA 11 LUGLIO 1969, N. 13, 'IN TOTO' E, IN SUBORDINE, ARTT. 1, 3 E 10. - ST. F.V.G., ARTT. 4, 11, 12, 58 E 60; COST., ARTT. 3, 18, 97.
ORD. 167/88. REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - RISERVE DI CACCIA - COSTITUZIONE E GESTIONE NEL TERRITORIO REGIONALE - GESTIONE AFFIDATA ALL'ORGANO REGIONALE DELLA F.I.C. - MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI. - LEGGE REG. FRIULI-VENEZIA GIULIA 11 LUGLIO 1969, N. 13, 'IN TOTO' E, IN SUBORDINE, ARTT. 1, 3 E 10. - ST. F.V.G., ARTT. 4, 11, 12, 58 E 60; COST., ARTT. 3, 18, 97.
Testo
Sono irrilevanti - e come tali inammissibili - le questioni di legittimita` costituzionale concernenti sia il regime riservistico della caccia nella Regione Friuli-Venezia Giulia e sia, in ispecie, la gestione (delle riserve) affidata all'organo regionale della Federazione italiana caccia nonche` le modalita` di esercizio dell'attivita` venatoria sul territorio regionale, poiche` il giudizio 'a quo' puo` essere definito indipendentemente dalla decisione delle stesse questioni, che, in particolare, si riferiscono a norme estranee all'illecito amministrativo contestato nella specie. La illegittimita` delle norme dennunciate, infatti, mai potrebbe comportare la illegittimita` dell'ordinanza-ingiunzione (opposta) - oggetto della cognizione del giudice 'a quo' - la quale non e`, in alcun modo, collegabile a un precedente provvedimento di ritiro del permesso di caccia. (Manifesta inammissibilita` delle questioni di legittimita` costituzionale dell'intera legge Reg. Friuli-Venezia Giulia 11 luglio 1969, n. 13 e, in subordine, degli artt. 1, 3 e 10, sollevate in riferimento agli artt. 4, 11, 12, 58 e 60 St. F.V.G., nonche` agli artt. 3, 18 e 97 Cost.).
Sono irrilevanti - e come tali inammissibili - le questioni di legittimita` costituzionale concernenti sia il regime riservistico della caccia nella Regione Friuli-Venezia Giulia e sia, in ispecie, la gestione (delle riserve) affidata all'organo regionale della Federazione italiana caccia nonche` le modalita` di esercizio dell'attivita` venatoria sul territorio regionale, poiche` il giudizio 'a quo' puo` essere definito indipendentemente dalla decisione delle stesse questioni, che, in particolare, si riferiscono a norme estranee all'illecito amministrativo contestato nella specie. La illegittimita` delle norme dennunciate, infatti, mai potrebbe comportare la illegittimita` dell'ordinanza-ingiunzione (opposta) - oggetto della cognizione del giudice 'a quo' - la quale non e`, in alcun modo, collegabile a un precedente provvedimento di ritiro del permesso di caccia. (Manifesta inammissibilita` delle questioni di legittimita` costituzionale dell'intera legge Reg. Friuli-Venezia Giulia 11 luglio 1969, n. 13 e, in subordine, degli artt. 1, 3 e 10, sollevate in riferimento agli artt. 4, 11, 12, 58 e 60 St. F.V.G., nonche` agli artt. 3, 18 e 97 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 4
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 11
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 12
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 58
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 60
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 18
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte