Ordinanza 168/1988 (ECLI:IT:COST:1988:168)
Massima numero 10381
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
28/01/1988; Decisione del
28/01/1988
Deposito del 11/02/1988; Pubblicazione in G. U. 24/02/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 168/88. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - VIOLAZIONI - FALSIFICAZIONE DI DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO DI BENI VIAGGIANTI - SANZIONI PENALI - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 6 OTTOBRE 1978, N. 627, ART. 7, ULTIMO COMMA; LEGGE 9 OTTOBRE 1971, N. 825, ART. 10, N. 11; LEGGE 10 MAGGIO 1976, N. 249, ART. 7. - COST., ARTT. 23, 25, 76 E 77.
ORD. 168/88. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - VIOLAZIONI - FALSIFICAZIONE DI DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO DI BENI VIAGGIANTI - SANZIONI PENALI - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 6 OTTOBRE 1978, N. 627, ART. 7, ULTIMO COMMA; LEGGE 9 OTTOBRE 1971, N. 825, ART. 10, N. 11; LEGGE 10 MAGGIO 1976, N. 249, ART. 7. - COST., ARTT. 23, 25, 76 E 77.
Testo
La mancanza di qualsiasi accenno ai fatti di causa del giudizio principale non consente di valutare la rilevanza della questione sollevata che va, pertanto, dichiarata manifestamente inammissi- bile; parimenti, va dichiarata manifestamente inammissibile - perche` irrilevante - la questione di legittimita` costituzionale concernente una ipotesi normativa diversa da quella per la quale si procede nel giudizio a quo. (Manifesta inammissibilita` delle questioni di legittimita` costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 23, 25, 76 e 77 Cost. - degli artt. 7, u. co., d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, 10, n. 11 legge 9 ottobre 1971, n. 825, nonche` del combinato disposto degli artt. 10, n. 11 legge 9 ottobre 1971, n. 825, 7 legge 10 maggio 1976, n. 249, e 7, u. co. d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, relativamente all'applicazione di sanzioni penali concernenti la falsificazione e l'utilizzazione dei documenti di accompagnamento dei beni viaggianti).
La mancanza di qualsiasi accenno ai fatti di causa del giudizio principale non consente di valutare la rilevanza della questione sollevata che va, pertanto, dichiarata manifestamente inammissi- bile; parimenti, va dichiarata manifestamente inammissibile - perche` irrilevante - la questione di legittimita` costituzionale concernente una ipotesi normativa diversa da quella per la quale si procede nel giudizio a quo. (Manifesta inammissibilita` delle questioni di legittimita` costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 23, 25, 76 e 77 Cost. - degli artt. 7, u. co., d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, 10, n. 11 legge 9 ottobre 1971, n. 825, nonche` del combinato disposto degli artt. 10, n. 11 legge 9 ottobre 1971, n. 825, 7 legge 10 maggio 1976, n. 249, e 7, u. co. d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, relativamente all'applicazione di sanzioni penali concernenti la falsificazione e l'utilizzazione dei documenti di accompagnamento dei beni viaggianti).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 23
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte