Sentenza 49/2021 (ECLI:IT:COST:2021:49)
Massima numero 43675
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  23/02/2021;  Decisione del  23/02/2021
Deposito del 29/03/2021; Pubblicazione in G. U. 31/03/2021
Massime associate alla pronuncia:  43671  43672  43673  43674  43676  43677


Titolo
Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Ius superveniens non modificativo della sostanza delle questioni prospettate - Esclusione della restituzione degli atti al rimettente.

Testo

Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1047, della legge n. 205 del 2017, non è accolta la richiesta di restituzione degli atti al giudice a quo per una nuova valutazione sulla rilevanza, in considerazione dell'entrata in vigore della legge n. 178 del 2020. Ancora prima di tale intervento legislativo, nessuna delle sopravvenienze normative che si sono succedute dopo l'instaurazione del giudizio costituzionale ha modificato la disposizione censurata sotto i profili per i quali ne è denunciata l'illegittimità costituzionale. (Precedenti citati: sentenze n. 237 del 2020, n. 79 del 2019, n. 194 del 2018, n. 125 del 2018 e n. 33 del 2018).

Secondo costante giurisprudenza costituzionale, non ogni nuova disposizione che modifichi, integri o comunque possa incidere su quella oggetto del giudizio incidentale di costituzionalità richiede una nuova valutazione della perdurante sussistenza dei presupposti di ammissibilità della questione e segnatamente della sua rilevanza e della non manifesta infondatezza dei dubbi di legittimità costituzionale espressi dal rimettente. (Precedenti citati: sentenze n. 79 del 2019 e n. 125 del 2018).



Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/2017  n. 205  art. 1  co. 1047

legge  27/12/2013  n. 147  art. 1  co. 636

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte