Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Ius superveniens non modificativo della sostanza delle questioni prospettate - Esclusione della restituzione degli atti al rimettente.
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1047, della legge n. 205 del 2017, non è accolta la richiesta di restituzione degli atti al giudice a quo per una nuova valutazione sulla rilevanza, in considerazione dell'entrata in vigore della legge n. 178 del 2020. Ancora prima di tale intervento legislativo, nessuna delle sopravvenienze normative che si sono succedute dopo l'instaurazione del giudizio costituzionale ha modificato la disposizione censurata sotto i profili per i quali ne è denunciata l'illegittimità costituzionale. (Precedenti citati: sentenze n. 237 del 2020, n. 79 del 2019, n. 194 del 2018, n. 125 del 2018 e n. 33 del 2018).
Secondo costante giurisprudenza costituzionale, non ogni nuova disposizione che modifichi, integri o comunque possa incidere su quella oggetto del giudizio incidentale di costituzionalità richiede una nuova valutazione della perdurante sussistenza dei presupposti di ammissibilità della questione e segnatamente della sua rilevanza e della non manifesta infondatezza dei dubbi di legittimità costituzionale espressi dal rimettente. (Precedenti citati: sentenze n. 79 del 2019 e n. 125 del 2018).