Ordinanza 175/1988 (ECLI:IT:COST:1988:175)
Massima numero 10390
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  28/01/1988;  Decisione del  28/01/1988
Deposito del 11/02/1988; Pubblicazione in G. U. 24/02/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 175/88. LAVORO (RAPPORTO DI) - CESSAZIONE PER LICENZIAMENTO - COMUNICAZIONE ALLA SEZIONE DI COLLOCAMENTO - OBBLIGO - OMISSIONE - ACCERTAMENTO D'UFFICIO - SANZIONI - AMMENDA - PROPORZIONALITA' - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - D.L. 1 LUGLIO 1972, N. 287, ART. 7, INTRODOTTO CON L'ARTICOLO UNICO L. 8 AGOSTO 1972, N. 459. - COST., ARTT. 3, 25, COMMA SECONDO.

Testo
La discrezionalita` nell'applicazione della legge puo` tutt'al piu` dar luogo a disparita` di mero fatto, non apprezzabili sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza; ne`, peraltro, comporta violazione del principio di legalita` della pena, la circostanza che nel caso di pene proporzionali, l'entita` della sanzione possa in concreto dipendere dall'epoca di accertamento e contestazione del reato, se la sanzione stessa sia in astratto determinata con precisione dalla legge e in concreto correlata al comportamento antigiuridico del reo. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art.7, d.l. 1 luglio 1972, n. 287, introdotto con l'articolo unico della l. 8 agosto 1972, n. 459, denunziato - in riferimento agli artt. 3 e 25, comma secondo, Cost. - nella parte in cui prevede, relativamente alla contravvenzione di omessa comunica- zione del licenziamento entro quattro giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, la pena dell'ammenda, proporzionale per ogni lavoratore e per ogni giorno di ritardo). - v. S. n. 114/1982.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 25  co. 2

Altri parametri e norme interposte