Ordinanza 176/1988 (ECLI:IT:COST:1988:176)
Massima numero 10391
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
28/01/1988; Decisione del
28/01/1988
Deposito del 11/02/1988; Pubblicazione in G. U. 24/02/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 176/88. FILIAZIONE - FIGLIO LEGITTIMO - COGNOMI DI ENTRAMBI I CONIUGI E COGNOME MATERNO - ATTRIBUZIONE - DIRITTO DEI GENITORI - MANCATA PREVISIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - R.D. 9 LUGLIO 1939, N. 1238, ARTT. 71, 72, ULTIMO COMMA, 73. - COST., ARTT. 2, 3, 29, 30.
ORD. 176/88. FILIAZIONE - FIGLIO LEGITTIMO - COGNOMI DI ENTRAMBI I CONIUGI E COGNOME MATERNO - ATTRIBUZIONE - DIRITTO DEI GENITORI - MANCATA PREVISIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - R.D. 9 LUGLIO 1939, N. 1238, ARTT. 71, 72, ULTIMO COMMA, 73. - COST., ARTT. 2, 3, 29, 30.
Testo
Nell'interesse alla conservazione dell'unita` familiare (art. 29 Cost.), il cognome dei figli legittimi deve essere prestabilito fin dal momento dell'atto costitutivo della famiglia, in guisa che a questi sia esteso ope legis e non gia` scelto dai genitori in sede di formazione dell'atto di nascita (come il prenome). Tuttavia, la sostituzione della regola vigente - che prevede l'attribuzione esclusiva del cognome paterno - con un criterio diverso, piu` rispettoso dell'autonomia dei coniugi, il quale concilii i due princi`pi sanciti dallo stesso art. 29 Cost., sarebbe possibile e probabilmente consentaneo all'evoluzione della coscienza sociale, ma, tale innovazione essendo questione di politica e di tecnica legislativa, rientra nella competenza esclusiva del conditor iuris. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 71, 72, ulti- mo comma, e 73 del r.d. 9 luglio 1939 n. 1238, denunziati - in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 30 Cost. - nella parte in cui "non prevedono e consentono ai genitori la facolta` di determinare anche il cognome da attribuire al proprio figlio legittimo me- diante l'imposizione di entrambi i loro cognomi, e in quanto non prevedono il diritto di quest'ultimo di assumere anche il cognome materno").
Nell'interesse alla conservazione dell'unita` familiare (art. 29 Cost.), il cognome dei figli legittimi deve essere prestabilito fin dal momento dell'atto costitutivo della famiglia, in guisa che a questi sia esteso ope legis e non gia` scelto dai genitori in sede di formazione dell'atto di nascita (come il prenome). Tuttavia, la sostituzione della regola vigente - che prevede l'attribuzione esclusiva del cognome paterno - con un criterio diverso, piu` rispettoso dell'autonomia dei coniugi, il quale concilii i due princi`pi sanciti dallo stesso art. 29 Cost., sarebbe possibile e probabilmente consentaneo all'evoluzione della coscienza sociale, ma, tale innovazione essendo questione di politica e di tecnica legislativa, rientra nella competenza esclusiva del conditor iuris. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 71, 72, ulti- mo comma, e 73 del r.d. 9 luglio 1939 n. 1238, denunziati - in riferimento agli artt. 2, 3, 29 e 30 Cost. - nella parte in cui "non prevedono e consentono ai genitori la facolta` di determinare anche il cognome da attribuire al proprio figlio legittimo me- diante l'imposizione di entrambi i loro cognomi, e in quanto non prevedono il diritto di quest'ultimo di assumere anche il cognome materno").
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 29
Costituzione
art. 30
Altri parametri e norme interposte