Sentenza 177/1988 (ECLI:IT:COST:1988:177)
Massima numero 10394
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
10/02/1988; Decisione del
10/02/1988
Deposito del 18/02/1988; Pubblicazione in G. U. 24/02/1988
Titolo
SENT. 177/88 C. FARMACIA - FARMACIE RURALI - OVVERO UBICATE IN COMUNI DISASTRATI O VACANTI PER CALAMITA' NATURALI - GESTIONE PROVVISORIA TRIENNALE - DIRITTO A CONSEGUIRNE LA TITOLARITA' - CONDIZIONI E MODALITA' - ASSUNTA LESIONE DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE E AMMINISTRATIVE REGIONALI E PROVINCIALI - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI. - LEGGE 22 DICEMBRE 1984, N. 892, ARTT. 1, 2, 3. - ST. T.A.A., ARTT. 9, N. 10, 16, PRIMO COMMA; COST., ARTT. 117, 118.
SENT. 177/88 C. FARMACIA - FARMACIE RURALI - OVVERO UBICATE IN COMUNI DISASTRATI O VACANTI PER CALAMITA' NATURALI - GESTIONE PROVVISORIA TRIENNALE - DIRITTO A CONSEGUIRNE LA TITOLARITA' - CONDIZIONI E MODALITA' - ASSUNTA LESIONE DELLE COMPETENZE LEGISLATIVE E AMMINISTRATIVE REGIONALI E PROVINCIALI - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI. - LEGGE 22 DICEMBRE 1984, N. 892, ARTT. 1, 2, 3. - ST. T.A.A., ARTT. 9, N. 10, 16, PRIMO COMMA; COST., ARTT. 117, 118.
Testo
Le disposizioni (artt. 1-3) della legge n. 892 del 1984, relative al diritto a conseguire la titolarita` di farmacie rurali, gestite in via provvisoria, per un triennio (dall'entrata in vigore della predetta legge), costituiscono una disciplina in se` compiuta e autoapplicativa che, come tale, non lascia il minimo spazio non solo per un'ipotetica legiferazione ulteriore, ma persino per una normazione secondaria di mera esecuzione: pertanto, sia strutturalmente sia sostanzialmente, esse ne` si configurano come norme di principio ne` quali espressione della funzione di indirizzo e coordinamento. Tuttavia, la disciplina in questione, alla verifica della sua legittimita` costituzionale, appare giustificata in ragione dell'interesse nazionale che la sorregge, considerato che l'apprezzamento di tale interesse, operato dal legislatore, risulta tutt'altro che irragionevole o pretestuoso e in evidente connessione con profili normativi esorbitanti dalle competenze regionali o provinciali). (Non fondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 1, 2, 3 della legge 22 dicembre 1984, n. 892, sollevate in riferimento agli artt. 9, n. 10 e 16, primo comma, St. T.A.A. e agli artt. 117 e 118 Cost. dalla Provincia di Bolzano e dalla Regione Toscana, per violazione della rispettiva autonomia legislativa concorrente e amministrativa costituzionalmente garantita dai menzionati articoli). - S. nn. 153/1985, 83/1982 (relativamente alle norme di principio) - S. nn. 39/1971, 150/1982, 340/1983, 195/1986, 64/1987 (relati- vamente alla funzione di indirizzo e coordinamento).
Le disposizioni (artt. 1-3) della legge n. 892 del 1984, relative al diritto a conseguire la titolarita` di farmacie rurali, gestite in via provvisoria, per un triennio (dall'entrata in vigore della predetta legge), costituiscono una disciplina in se` compiuta e autoapplicativa che, come tale, non lascia il minimo spazio non solo per un'ipotetica legiferazione ulteriore, ma persino per una normazione secondaria di mera esecuzione: pertanto, sia strutturalmente sia sostanzialmente, esse ne` si configurano come norme di principio ne` quali espressione della funzione di indirizzo e coordinamento. Tuttavia, la disciplina in questione, alla verifica della sua legittimita` costituzionale, appare giustificata in ragione dell'interesse nazionale che la sorregge, considerato che l'apprezzamento di tale interesse, operato dal legislatore, risulta tutt'altro che irragionevole o pretestuoso e in evidente connessione con profili normativi esorbitanti dalle competenze regionali o provinciali). (Non fondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 1, 2, 3 della legge 22 dicembre 1984, n. 892, sollevate in riferimento agli artt. 9, n. 10 e 16, primo comma, St. T.A.A. e agli artt. 117 e 118 Cost. dalla Provincia di Bolzano e dalla Regione Toscana, per violazione della rispettiva autonomia legislativa concorrente e amministrativa costituzionalmente garantita dai menzionati articoli). - S. nn. 153/1985, 83/1982 (relativamente alle norme di principio) - S. nn. 39/1971, 150/1982, 340/1983, 195/1986, 64/1987 (relati- vamente alla funzione di indirizzo e coordinamento).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
co. 1
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte