Sentenza 177/1988 (ECLI:IT:COST:1988:177)
Massima numero 10395
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  10/02/1988;  Decisione del  10/02/1988
Deposito del 18/02/1988; Pubblicazione in G. U. 24/02/1988
Massime associate alla pronuncia:  10392  10393  10394  10396  10397  10398  10399  10400


Titolo
SENT. 177/88 D. FARMACIA - DISTANZA MINIMA TRA FARMACIE - SPOSTAMENTO DA 500 A 1000 METRI - FACOLTA' RELATIVA CONFERITA ALLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME - ASSUNTA LESIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA PROVINCIALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 22 DICEMBRE 1984, N. 892, ART. 4. - ST. T.A.A., ARTT. 9, N. 10, 16, PRIMO COMMA.

Testo
Il riconoscimento alle regioni e province autonome della mera facolta` di stabilire una diversa distanza minima tra farmacie, ove lo consiglino le particolari condizioni locali,per l'eventua- lita` che ne risulti conseguenzialmente modificato un indirizzo generale, non puo` essere disposto che dal legislatore statale; e, d'altro canto, la facolta` prevista lascia del tutto integro il potere degli enti di disporre in materia. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 9, n. 10 e 16, primo comma, dello St. T.A.A. dalla Provincia di Bolzano nei confronti dell'art. 4 della l. 22 dicembre 1984, n. 892).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 9

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 16  co. 1

Altri parametri e norme interposte