Sentenza 177/1988 (ECLI:IT:COST:1988:177)
Massima numero 10397
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  10/02/1988;  Decisione del  10/02/1988
Deposito del 18/02/1988; Pubblicazione in G. U. 24/02/1988
Massime associate alla pronuncia:  10392  10393  10394  10395  10396  10398  10399  10400


Titolo
SENT. 177/88 F. FARMACIA - ACQUISTO O TITOLARITA'- NELLA PROVINCIA DI BOLZANO - REQUISITO DEL BILINGUISMO - OMESSA PREVISIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE. - LEGGE 22 DICEMBRE 1984, N. 892, ARTT. 1, 2, 3 E 6. - ST. T.A.A., ART. 100.

Testo
Pur non essendo espressamente contemplato dalla legge n. 892 del 1984, il principio del bilinguismo puo` trovare comunque applica- zione, nella Provincia di Bolzano, in base ad una corretta inter- pretazione delle disposizioni della stessa legge, in relazione alla titolarita` e alla gestione delle farmacie. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 1, 2, 3, e 6 della l. 22 dicembre 1984, n. 892, sollevata in riferimento all'art. 100 St. T.A.A.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 100

Altri parametri e norme interposte