Sentenza 49/2021 (ECLI:IT:COST:2021:49)
Massima numero 43676
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del
23/02/2021; Decisione del
23/02/2021
Deposito del 29/03/2021; Pubblicazione in G. U. 31/03/2021
Titolo
Legge - Legge-provvedimento - Compatibilità con l'assetto costituzionale - Pericolo di arbitrio e di irragionevolezza - Necessità di stretto scrutinio di costituzionalità.
Legge - Legge-provvedimento - Compatibilità con l'assetto costituzionale - Pericolo di arbitrio e di irragionevolezza - Necessità di stretto scrutinio di costituzionalità.
Testo
Le disposizioni legislative dal contenuto particolare e dall'ambito soggettivo limitato, ascrivibili alla categoria delle leggi-provvedimento, non sono di per sé incompatibili con l'assetto costituzionale. Tuttavia, in considerazione del pericolo di disparità di trattamento insito in previsioni di questo tipo, esse devono soggiacere a uno scrutinio stretto di costituzionalità, sotto i profili della non arbitrarietà e della non irragionevolezza della scelta legislativa. La loro legittimità costituzionale deve essere valutata in relazione al loro specifico contenuto e devono risultare i criteri che ispirano le scelte con esse realizzate, nonché le relative modalità di attuazione, attraverso l'individuazione degli interessi oggetto di tutela e della ratio della norma desumibili dalla stessa, anche in via interpretativa, in base agli ordinari strumenti ermeneutici. (Precedenti citati: sentenze n. 168 del 2020, n. 116 del 2020, n. 181 del 2019, n. 182 del 2017, n. 275 del 2013, n. 154 del 2013, n. 85 del 2013, n. 20 del 2012, n. 270 del 2010, n. 288 del 2008, n. 429 del 2002 e n. 2 del 1997).
Le disposizioni legislative dal contenuto particolare e dall'ambito soggettivo limitato, ascrivibili alla categoria delle leggi-provvedimento, non sono di per sé incompatibili con l'assetto costituzionale. Tuttavia, in considerazione del pericolo di disparità di trattamento insito in previsioni di questo tipo, esse devono soggiacere a uno scrutinio stretto di costituzionalità, sotto i profili della non arbitrarietà e della non irragionevolezza della scelta legislativa. La loro legittimità costituzionale deve essere valutata in relazione al loro specifico contenuto e devono risultare i criteri che ispirano le scelte con esse realizzate, nonché le relative modalità di attuazione, attraverso l'individuazione degli interessi oggetto di tutela e della ratio della norma desumibili dalla stessa, anche in via interpretativa, in base agli ordinari strumenti ermeneutici. (Precedenti citati: sentenze n. 168 del 2020, n. 116 del 2020, n. 181 del 2019, n. 182 del 2017, n. 275 del 2013, n. 154 del 2013, n. 85 del 2013, n. 20 del 2012, n. 270 del 2010, n. 288 del 2008, n. 429 del 2002 e n. 2 del 1997).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte