Sentenza 177/1988 (ECLI:IT:COST:1988:177)
Massima numero 10400
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  10/02/1988;  Decisione del  10/02/1988
Deposito del 18/02/1988; Pubblicazione in G. U. 24/02/1988
Massime associate alla pronuncia:  10392  10393  10394  10395  10396  10397  10398  10399


Titolo
SENT. 177/88 I. FARMACIA - FARMACIE VACANTI O DI NUOVA ISTITUZIONE - ASSEGNAZIONE MEDIANTE CONCORSO - TERMINE A PROVVEDERE - INATTIVITA' DELLE REGIONI E PROVINCE COMPETENTI - DIFFIDA ALLE STESSE DA PARTE DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO - NOMINA DI UN COMMISSARIO 'AD ACTA', PER GLI ADEMPIMENTI CONCORSUALI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - LEGGE 22 DICEMBRE 1984, N. 892, ART. 5. - COST., ARTT. 92, 124, 125; ST. T.A.A., ART. 87.

Testo
Il Commissario di Governo e` organo costituzionalmente sprovvisto dei poteri che rappresentano la necessaria premessa per la tito- larita` di una qualche specie di controllo sostitutivo verso le regioni. Esso e`, infatti, organo decentrato dello Stato in cia- scuna regione, che sovraintende soltanto alle funzioni ammini- strative statali per coordinarle, su base paritaria, con quelle regionali (art. 124 Cost.); che non ha il controllo sugli atti amministrativi regionali (art. 125 Cost.), o esercita, in ipotesi di scioglimento di consigli regionali (art. 126 Cost.), solo poteri di informazione e di controllo, che non sono in grado di giustificare eventuali interventi sostitutivi. Ne` esso si identifica in alcuno degli organi che possono legittimamente svolgere forme di controllo sostitutivo verso le regioni e che l'art. 92 Cost. comprende nel concetto di "Governo". Inoltre la particolare configurazione del Commissario del Governo nelle due province autonome (art. 87 St. T.A.A.) ne restringe il potere di vigilanza sull'attivita` amministrativa delle province stesse (o degli enti locali) soltanto alle funzioni ad esse delegate dallo Stato. Di conseguenza e` costituzionalmente illegittimo l'art. 5 della l. 22 dicembre 1984, n. 892, il quale dispone che, ove le regioni e province autonome non provvedano a bandire il concorso per l'assegnazione delle farmacie vacanti o di nuova istituzione (entro il termine gia` previsto dalla legge n. 475/1968) il Commissario del Governo, previa diffida, provvede entro trenta giorni a nominare un commissario 'ad acta', responsabile verso di lui, con l'incarico dell'indizione del bando e del relativo espletamento fino all'assegnazione delle farmacie ai vincitori. - S. nn. 153,177,294/1986, 64,304/1987 in tema di controllo sostitutivo nei confronti delle regioni.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 92

Costituzione  art. 124

Costituzione  art. 125

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 87

Altri parametri e norme interposte