Sentenza 179/1988 (ECLI:IT:COST:1988:179)
Massima numero 13621
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
10/02/1988; Decisione del
10/02/1988
Deposito del 18/02/1988; Pubblicazione in G. U. 24/02/1988
Titolo
SENT. 179/88 A. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - SISTEMA TABELLARE - MALATTIE PROFESSIONALI NELL'INDUSTRIA DI CUI ALLE TABELLE DI LEGGE - MALATTIE PROFESSIONALI NELL'INDUSTRIA DIVERSE DA QUESTE - ASSICURAZIONE - OBBLIGATORIETA' - MANCATA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA. - D.P.R. 30 GIUGNO 1965, N. 1124, ART. 3, COMMA PRIMO. - COST., ART. 38, COMMA SECONDO.
SENT. 179/88 A. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - SISTEMA TABELLARE - MALATTIE PROFESSIONALI NELL'INDUSTRIA DI CUI ALLE TABELLE DI LEGGE - MALATTIE PROFESSIONALI NELL'INDUSTRIA DIVERSE DA QUESTE - ASSICURAZIONE - OBBLIGATORIETA' - MANCATA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA. - D.P.R. 30 GIUGNO 1965, N. 1124, ART. 3, COMMA PRIMO. - COST., ART. 38, COMMA SECONDO.
Testo
Il sistema tabellare, attualmente in vigore per le malattie professionali, si pone in contrasto con il precetto costituzio- nale consacrato nell'art. 38, comma secondo, Cost.,in quanto, in aggiunta alla previsione delle tabelle, non consente (nell'ambito delle attivita` protette industriali e agricole di cui rispettiva- mente agli artt. 1, 206, 207 e 208, d.P.R. n. 1124 del 1965) l'indagine sull'eziologia professionale delle malattie, indipen- dentemente dagli elenchi stabiliti e dai tempi della manifesta- zione morbosa richiesti dalla legge. Il progresso delle tecnologie diagnostiche nella medicina del lavoro, che estende le ipotesi di massima probabilita` di eziologia professionale delle malattie "tipiche" e aumenta il tasso di agevolezza e di attendi- bilita` dell'indagine su tale eziologia, nonche` lo sviluppo delle tecnologie produttive, che implica l'incremento dei fattori di rischio delle malattie professionali, hanno infatti alterato - a favore del primo - il rapporto di rilevanza tra l'interesse all'allargamento dell'area dell'eziologia e l'interesse all'ac- certamento presuntivo: sicche`, la presunzione nascente dal siste- ma predetto circa la causa professionale delle malattie contratte nell'esercizio di lavorazioni morbigene, e` divenuta insufficiente a compensare il divieto dell'indagine aperta sulla causa di lavoro. Va pertanto dichiarata, in riferimento all'art. 38, comma secondo, Cost., l'illegittimita` costituzionale dell'art. 3, comma primo, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non prevede che "l'assicurazione contro le malattie professionali nell'industria e` obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate, concernenti le dette malattie e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purche` si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro".
Il sistema tabellare, attualmente in vigore per le malattie professionali, si pone in contrasto con il precetto costituzio- nale consacrato nell'art. 38, comma secondo, Cost.,in quanto, in aggiunta alla previsione delle tabelle, non consente (nell'ambito delle attivita` protette industriali e agricole di cui rispettiva- mente agli artt. 1, 206, 207 e 208, d.P.R. n. 1124 del 1965) l'indagine sull'eziologia professionale delle malattie, indipen- dentemente dagli elenchi stabiliti e dai tempi della manifesta- zione morbosa richiesti dalla legge. Il progresso delle tecnologie diagnostiche nella medicina del lavoro, che estende le ipotesi di massima probabilita` di eziologia professionale delle malattie "tipiche" e aumenta il tasso di agevolezza e di attendi- bilita` dell'indagine su tale eziologia, nonche` lo sviluppo delle tecnologie produttive, che implica l'incremento dei fattori di rischio delle malattie professionali, hanno infatti alterato - a favore del primo - il rapporto di rilevanza tra l'interesse all'allargamento dell'area dell'eziologia e l'interesse all'ac- certamento presuntivo: sicche`, la presunzione nascente dal siste- ma predetto circa la causa professionale delle malattie contratte nell'esercizio di lavorazioni morbigene, e` divenuta insufficiente a compensare il divieto dell'indagine aperta sulla causa di lavoro. Va pertanto dichiarata, in riferimento all'art. 38, comma secondo, Cost., l'illegittimita` costituzionale dell'art. 3, comma primo, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non prevede che "l'assicurazione contro le malattie professionali nell'industria e` obbligatoria anche per malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate, concernenti le dette malattie e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purche` si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro".
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 38
co. 2
Altri parametri e norme interposte