Sentenza 181/1988 (ECLI:IT:COST:1988:181)
Massima numero 10406
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  10/02/1988;  Decisione del  10/02/1988
Deposito del 18/02/1988; Pubblicazione in G. U. 24/02/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 181/88. IMPIEGO PUBBLICO - TRATTAMENTO ECONOMICO - QUOTA DI AGGIUNTA DI FAMIGLIA - CORRESPONSIONE - DIRITTO PER I FIGLI DEL CONIUGE NATI DA PRECEDENTE MATRIMONIO E A QUESTO AFFIDATI - OMESSA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA. - D.L.L. 21 NOVEMBRE 1945, N. 722, ART. 4, COMMA PRIMO. - COST., ART. 3.

Testo
Nella sfera di connotazioni che tuttora sorreggono il riconosci- mento di una persistente diversita` fra i rapporti di impiego o di lavoro pubblico e privato (quali l'organizzazione, la struttura, le finalita` dei medesimi) non rientra la regolamentazione delle categorie di persone per le quali e` prevista la corresponsione dell'aggiunta di famiglia o degli assegni familiari ed al cui riguardo nessuna razionale giustificazione puo` ravvisarsi a so- stegno di una disparita` di trattamento tra i rapporti stessi. Peraltro, gli obblighi che incombono su entrambi i coniugi verso la famiglia - ai sensi dell'art. 143 del vigente c.c. - sussistono anche nei confronti dei figli nati dal precedente matrimonio del coniuge (sciolto per divorzio) ove questi ne sia affidatario, e sempreche` l'altro genitore non vi provveda. Va pertanto dichiarata - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'illegittimita` costituzionale dell'art. 4, primo comma, del d.l.l. 21 novembre 1945, n. 722, nella parte in cui non comprende anche i figli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge che ne sia affidatario. - v. S. n. 5/1971. - cfr. S. nn. 231/1974, 118 e 194/1976, 190/1985. 146/1987.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte