Sentenza 183/1988 (ECLI:IT:COST:1988:183)
Massima numero 10408
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del
10/02/1988; Decisione del
10/02/1988
Deposito del 18/02/1988; Pubblicazione in G. U. 24/02/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 183/88. ADOZIONE E AFFIDAMENTO - MINORI DI ETA' ADOTTATI CON ADOZIONE ORDINARIA - DIFFERENZA DI ETA' SUPERIORE AI 40 ANNI TRA GENITORI ADOTTIVI E MINORE ADOTTATO - ESTENSIONE DEGLI EFFETTI DELL'ADOZIONE LEGITTIMANTE - PRECLUSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE. - LEGGE 4 MAGGIO 1983, N. 184, ART. 79, COMMA PRIMO. - COST., ARTT. 3, 2 e 30, COMMI PRIMO E SECONDO.
SENT. 183/88. ADOZIONE E AFFIDAMENTO - MINORI DI ETA' ADOTTATI CON ADOZIONE ORDINARIA - DIFFERENZA DI ETA' SUPERIORE AI 40 ANNI TRA GENITORI ADOTTIVI E MINORE ADOTTATO - ESTENSIONE DEGLI EFFETTI DELL'ADOZIONE LEGITTIMANTE - PRECLUSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE. - LEGGE 4 MAGGIO 1983, N. 184, ART. 79, COMMA PRIMO. - COST., ARTT. 3, 2 e 30, COMMI PRIMO E SECONDO.
Testo
Ai fini dell'estensione degli effetti dell'adozione legittimante nei confronti dei minori adottati con adozione ordinaria, il richiamo al requisito della differenza massima di eta` tra adottante e adottato determina, contraddittoriamente, un effetto limitativo anziche` estensivo del programma di unificazione della disciplina dell'adozione voluto dal legislatore del 1983, e, pertanto, viola il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) ed ostacola la realizzazione di un diritto inviolabile dell'uomo, che, nella combinazione dei valori costituzionali di cui agli artt. 2 e 30, commi primo e secondo, Cost., si specifica nel diritto al riconoscimento 'pleno iure' di quella formazione sociale primaria che e` la famiglia, i cui titolari sono sia la coppia adottante, sia il minore adottato (o affidato). Ulteriore violazione dell'art. 3 Cost. emerge, altresi`, dal raffronto con la disciplina dei "casi particolari" di adozione per i quali sussiste il solo requisito della differenza minima di eta` (diciotto anni) tra adottante e adottato. Pertanto, e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3, 2 e 30, commi primo e secondo, Cost. - l'art. 79, comma primo, L. 4 maggio 1983, n. 184, nella parte in cui non consente l'estensione degli effetti dell'adozione legittimante nei confronti dei minori adottati con adozione ordinaria quando la differenza di eta` tra adottanti e adottato superi i 40 anni. - v. S. n. 198/1986.
Ai fini dell'estensione degli effetti dell'adozione legittimante nei confronti dei minori adottati con adozione ordinaria, il richiamo al requisito della differenza massima di eta` tra adottante e adottato determina, contraddittoriamente, un effetto limitativo anziche` estensivo del programma di unificazione della disciplina dell'adozione voluto dal legislatore del 1983, e, pertanto, viola il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) ed ostacola la realizzazione di un diritto inviolabile dell'uomo, che, nella combinazione dei valori costituzionali di cui agli artt. 2 e 30, commi primo e secondo, Cost., si specifica nel diritto al riconoscimento 'pleno iure' di quella formazione sociale primaria che e` la famiglia, i cui titolari sono sia la coppia adottante, sia il minore adottato (o affidato). Ulteriore violazione dell'art. 3 Cost. emerge, altresi`, dal raffronto con la disciplina dei "casi particolari" di adozione per i quali sussiste il solo requisito della differenza minima di eta` (diciotto anni) tra adottante e adottato. Pertanto, e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3, 2 e 30, commi primo e secondo, Cost. - l'art. 79, comma primo, L. 4 maggio 1983, n. 184, nella parte in cui non consente l'estensione degli effetti dell'adozione legittimante nei confronti dei minori adottati con adozione ordinaria quando la differenza di eta` tra adottanti e adottato superi i 40 anni. - v. S. n. 198/1986.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 30
co. 1
Costituzione
art. 30
co. 2
Altri parametri e norme interposte