Sentenza 49/2021 (ECLI:IT:COST:2021:49)
Massima numero 43677
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del
23/02/2021; Decisione del
23/02/2021
Deposito del 29/03/2021; Pubblicazione in G. U. 31/03/2021
Titolo
Gioco e scommesse - Gioco del bingo - Differimento del termine di riattribuzione delle concessioni - Conseguente rideterminazione, in aumento, dell'importo dovuto dai concessionari in regime di proroga tecnica - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza e di libera iniziativa economica privata, nonché dei principi comunitari di libertà d'impresa, uguaglianza e non discriminazione - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Gioco e scommesse - Gioco del bingo - Differimento del termine di riattribuzione delle concessioni - Conseguente rideterminazione, in aumento, dell'importo dovuto dai concessionari in regime di proroga tecnica - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza e di libera iniziativa economica privata, nonché dei principi comunitari di libertà d'impresa, uguaglianza e non discriminazione - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Lazio, sezione seconda, in riferimento agli artt. 3, 41 Cost. nonché agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 16, 20 e 21 CDFUE - dell'art. 1, comma 1047, della legge n. 205 del 2017, che differisce al 30 settembre 2018 il termine entro il quale l'Agenzia delle dogane e dei monopoli procede alla gara per la riattribuzione delle concessioni del gioco del bingo e ridetermina, in aumento, l'importo del canone mensile dovuto dai concessionari operanti in regime di proroga tecnica. L'incremento della sua misura - che rappresenta un elemento fisiologicamente riconducibile al rischio normativo di impresa ed è correlato alla possibilità di continuare a svolgere, in via eccezionale e transitoria, l'attività oggetto di concessione, nonostante la scadenza del relativo termine di efficacia e l'assenza di una nuova gara - si inserisce, non irragionevolmente, in un quadro complessivo di progressiva valorizzazione dei rapporti concessori e dei vantaggi competitivi che ne derivano per i privati, in funzione di una maggiore efficienza nell'utilizzo delle pubbliche risorse. Sebbene i ripetuti differimenti del termine abbiano provocato l'assenza di un orizzonte temporale certo entro il quale effettuare consapevoli scelte imprenditoriali, la valutazione sulla convenienza dell'adesione al regime di proroga tecnica e sulla futura partecipazione alla gara spetta pur sempre all'imprenditore, cui è rimessa la scelta di avvalersi della proroga, a fronte del pagamento del canone mensile, sulla base di un proprio calcolo economico. Inoltre, nel caso in esame si tratta di rapporti concessori ormai esauriti - la cui efficacia viene eccezionalmente e temporaneamente "conservata" dall'amministrazione - rispetto ai quali non è invocabile una tutela dell'affidamento. Infine, accertata l'insussistenza della lesione del canone di ragionevolezza, non sussiste neppure la violazione degli analoghi principi, desumibili dagli artt. 20 e 21 CDFUE; né - esclusa la violazione della libertà di iniziativa economica privata - ricorre la violazione dell'art. 16 CDFUE. (Precedenti citati: sentenze n. 11 del 2020, n. 63 del 2019, n. 20 del 2019, n. 269 del 2017, n. 29 del 2017, n. 16 del 2017, n. 302 del 2010 e n. 88 del 1997). Nei settori di mercato, come quello dei giochi pubblici, intensamente regolati per la presenza, in qualità di concedente, della pubblica amministrazione, vi è l'incidenza di un rischio normativo tipico. La pervasiva componente pubblicistica che caratterizza il settore dei giochi pubblici, infatti, può giustificare l'imposizione di sacrifici o limitazioni [ai concessionari], in funzione del perseguimento degli interessi pubblici sottesi alla regolazione di queste attività imprenditoriali. (Precedenti citati: sentenze n. 16 del 2017 e n. 56 del 2015).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Lazio, sezione seconda, in riferimento agli artt. 3, 41 Cost. nonché agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 16, 20 e 21 CDFUE - dell'art. 1, comma 1047, della legge n. 205 del 2017, che differisce al 30 settembre 2018 il termine entro il quale l'Agenzia delle dogane e dei monopoli procede alla gara per la riattribuzione delle concessioni del gioco del bingo e ridetermina, in aumento, l'importo del canone mensile dovuto dai concessionari operanti in regime di proroga tecnica. L'incremento della sua misura - che rappresenta un elemento fisiologicamente riconducibile al rischio normativo di impresa ed è correlato alla possibilità di continuare a svolgere, in via eccezionale e transitoria, l'attività oggetto di concessione, nonostante la scadenza del relativo termine di efficacia e l'assenza di una nuova gara - si inserisce, non irragionevolmente, in un quadro complessivo di progressiva valorizzazione dei rapporti concessori e dei vantaggi competitivi che ne derivano per i privati, in funzione di una maggiore efficienza nell'utilizzo delle pubbliche risorse. Sebbene i ripetuti differimenti del termine abbiano provocato l'assenza di un orizzonte temporale certo entro il quale effettuare consapevoli scelte imprenditoriali, la valutazione sulla convenienza dell'adesione al regime di proroga tecnica e sulla futura partecipazione alla gara spetta pur sempre all'imprenditore, cui è rimessa la scelta di avvalersi della proroga, a fronte del pagamento del canone mensile, sulla base di un proprio calcolo economico. Inoltre, nel caso in esame si tratta di rapporti concessori ormai esauriti - la cui efficacia viene eccezionalmente e temporaneamente "conservata" dall'amministrazione - rispetto ai quali non è invocabile una tutela dell'affidamento. Infine, accertata l'insussistenza della lesione del canone di ragionevolezza, non sussiste neppure la violazione degli analoghi principi, desumibili dagli artt. 20 e 21 CDFUE; né - esclusa la violazione della libertà di iniziativa economica privata - ricorre la violazione dell'art. 16 CDFUE. (Precedenti citati: sentenze n. 11 del 2020, n. 63 del 2019, n. 20 del 2019, n. 269 del 2017, n. 29 del 2017, n. 16 del 2017, n. 302 del 2010 e n. 88 del 1997). Nei settori di mercato, come quello dei giochi pubblici, intensamente regolati per la presenza, in qualità di concedente, della pubblica amministrazione, vi è l'incidenza di un rischio normativo tipico. La pervasiva componente pubblicistica che caratterizza il settore dei giochi pubblici, infatti, può giustificare l'imposizione di sacrifici o limitazioni [ai concessionari], in funzione del perseguimento degli interessi pubblici sottesi alla regolazione di queste attività imprenditoriali. (Precedenti citati: sentenze n. 16 del 2017 e n. 56 del 2015).
Atti oggetto del giudizio
legge
27/12/2017
n. 205
art. 1
co. 1047
legge
27/12/2013
n. 147
art. 1
co. 636
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 11
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte
Carta dei diritti fondamentali U.E.
n.
art. 16
Carta dei diritti fondamentali U.E.
n.
art. 20
Carta dei diritti fondamentali U.E.
n.
art. 21