Sentenza 184/1988 (ECLI:IT:COST:1988:184)
Massima numero 10412
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del
10/02/1988; Decisione del
10/02/1988
Deposito del 18/02/1988; Pubblicazione in G. U. 24/02/1988
Titolo
SENT. 184/88 D. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI DI VECCHIAIA DEL FONDO COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI - INTEGRAZIONE AL MINIMO - ESCLUSIONE IN CASO DI CUMULO CON PENSIONE DIRETTA A CARICO DELLO STATO, DELL'I.N.A.D.E.L., DELLA REGIONE SICILIANA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE. - LEGGE 9 GENNAIO 1963 N. 9, ART. 1, COMMA SECONDO. - COST., ART. 3.
SENT. 184/88 D. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI DI VECCHIAIA DEL FONDO COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI - INTEGRAZIONE AL MINIMO - ESCLUSIONE IN CASO DI CUMULO CON PENSIONE DIRETTA A CARICO DELLO STATO, DELL'I.N.A.D.E.L., DELLA REGIONE SICILIANA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE. - LEGGE 9 GENNAIO 1963 N. 9, ART. 1, COMMA SECONDO. - COST., ART. 3.
Testo
Le residue ipotesi di esclusione dell'integrazione al minino delle pensioni a carico dell'a.g.o. nel caso in cui, per effetto di cumulo con altro trattamento, sia superato il suddetto minimo, contrastano con l'intento - perseguito dalla Corte attraverso molteplici pronunce di illegittimita` costituzionale - di rendere possibile l'integrazione al minimo di ciascuno dei trattamenti di cui sia titolare il pensionato. In particolare, la preclusione all'integrazione della pensione di vecchiaia determina un'ingiu- stificata discriminazione rispetto alla pensione di invalidita` (la cui integrazione e` consentita), in quanto entrambi i trattamenti discendono dal presupposto della diminuita capacita` di guadagno per infermita` o per eta`. Pertanto, e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - l'art. 1, comma secondo, L. 9 gennaio 1963 n. 9, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di vecchiaia erogata dal fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni per i titolari di pensione diretta a carico: dello Stato, dell'I.N.A.D.E.L., della Regione siciliana, allorche`, per effetto del cumulo, venga superato il minimo garantito dalla legge. - S. nn. 102/1982, 34/1981.
Le residue ipotesi di esclusione dell'integrazione al minino delle pensioni a carico dell'a.g.o. nel caso in cui, per effetto di cumulo con altro trattamento, sia superato il suddetto minimo, contrastano con l'intento - perseguito dalla Corte attraverso molteplici pronunce di illegittimita` costituzionale - di rendere possibile l'integrazione al minimo di ciascuno dei trattamenti di cui sia titolare il pensionato. In particolare, la preclusione all'integrazione della pensione di vecchiaia determina un'ingiu- stificata discriminazione rispetto alla pensione di invalidita` (la cui integrazione e` consentita), in quanto entrambi i trattamenti discendono dal presupposto della diminuita capacita` di guadagno per infermita` o per eta`. Pertanto, e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - l'art. 1, comma secondo, L. 9 gennaio 1963 n. 9, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di vecchiaia erogata dal fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni per i titolari di pensione diretta a carico: dello Stato, dell'I.N.A.D.E.L., della Regione siciliana, allorche`, per effetto del cumulo, venga superato il minimo garantito dalla legge. - S. nn. 102/1982, 34/1981.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte