Sentenza 184/1988 (ECLI:IT:COST:1988:184)
Massima numero 10413
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del
10/02/1988; Decisione del
10/02/1988
Deposito del 18/02/1988; Pubblicazione in G. U. 24/02/1988
Titolo
SENT. 184/88 E. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI DI RIVERSIBILITA' DELLA GESTIONE ARTIGIANI - INTEGRAZIONE AL MINIMO - ESCLUSIONE IN CASO DI CUMULO CON PENSIONE DIRETTA A CARICO DELLO STATO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE. - LEGGE 12 AGOSTO 1962 N. 1339, ART. 1, COMMA SECONDO. - COST., ART. 3.
SENT. 184/88 E. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI DI RIVERSIBILITA' DELLA GESTIONE ARTIGIANI - INTEGRAZIONE AL MINIMO - ESCLUSIONE IN CASO DI CUMULO CON PENSIONE DIRETTA A CARICO DELLO STATO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE. - LEGGE 12 AGOSTO 1962 N. 1339, ART. 1, COMMA SECONDO. - COST., ART. 3.
Testo
La disparita` di trattamento fra pensione diretta e pensione di riversibilita` - delle quali e`, rispettivamente, consentita ed esclusa l'integrazione al minimo in caso di cumulo con altri trattamenti - non e` sorretta da alcuna razionale giustificazione economica o sociale, essendo le suddette pensioni entrambe caratterizzate dal fatto che il trattamento loro dovuto costituisce comunque il corrispettivo, differito nel tempo, di una prolungata prestazione lavorativa svolta durante il cessato rapporto di lavoro. Pertanto, e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - l'art. 1, comma secondo, L. 12 agosto 1962 n. 1339, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita` erogata dalla Gestione artigiani nei confronti dei titolari di pensione diretta a carico dello Stato allorche`, per effetto del cumulo, venga superato il minimo garantito dalla legge. - S. nn. 34/1981, 102/1982.
La disparita` di trattamento fra pensione diretta e pensione di riversibilita` - delle quali e`, rispettivamente, consentita ed esclusa l'integrazione al minimo in caso di cumulo con altri trattamenti - non e` sorretta da alcuna razionale giustificazione economica o sociale, essendo le suddette pensioni entrambe caratterizzate dal fatto che il trattamento loro dovuto costituisce comunque il corrispettivo, differito nel tempo, di una prolungata prestazione lavorativa svolta durante il cessato rapporto di lavoro. Pertanto, e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - l'art. 1, comma secondo, L. 12 agosto 1962 n. 1339, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita` erogata dalla Gestione artigiani nei confronti dei titolari di pensione diretta a carico dello Stato allorche`, per effetto del cumulo, venga superato il minimo garantito dalla legge. - S. nn. 34/1981, 102/1982.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte