Sentenza 185/1988 (ECLI:IT:COST:1988:185)
Massima numero 10415
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del  10/02/1988;  Decisione del  10/02/1988
Deposito del 18/02/1988; Pubblicazione in G. U. 24/02/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 185/88. LOCAZIONE - IMMOBILE LOCATO - MUTAMENTO DI DESTINAZIONE DA PARTE DEL CONDUTTORE - AZIONE PER LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - TERMINE DI UN ANNO DAL MUTAMENTO DI DESTINAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE. - LEGGE 27 LUGLIO 1978, N. 392, ART. 80, COMMA PRIMO. - COST., ART. 24, COMMA PRIMO.

Testo
L'art. 80, comma primo, l. 27 luglio 1978, n. 392 - a tenor del quale, in caso di mutamento di destinazione dell'immobile da parte del conduttore, il locatore puo` agire per la risoluzione del contratto entro tre mesi dal momento in cui ne ha avuto conoscenza e comunque entro un anno dal mutamento di destinazione - viola l'art. 24 Cost., in quanto preclude l'esercizio dell'azione decorso un anno dal mutamento, pur se questo sia stato occultato o non denunciato dal conduttore, ovvero non rilevato dal locatore, cui non incombe onere di permanente vigilanza sull'uso o sul mantenimento di destinazione della cosa locata. La conoscibilita` del momento iniziale di decorrenza del termine e`, infatti, condizione necessaria per l'utilizzazione di esso, e, dunque, perche` l'azione non sia 'inutiliter data'. Pertanto, e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 24 Cost. - l'art. 80. comma primo, cit., nella parte in cui dispone "e comunque entro un anno dal mutamento di destinazione". - v. S. nn. 139/1967, 159/1971, 255/1974, 14/1977, 134/1985.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 1

Altri parametri e norme interposte