Sentenza 186/1988 (ECLI:IT:COST:1988:186)
Massima numero 10416
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del
10/02/1988; Decisione del
10/02/1988
Deposito del 18/02/1988; Pubblicazione in G. U. 24/02/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 186/88. SEPARAZIONE DI CONIUGI - SEPARAZIONE CONSENSUALE - DECRETO DI OMOLOGAZIONE - VALORE DI TITOLO PER L'ISCRIZIONE DI IPOTECA GIUDIZIALE - OMESSA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA. - COD. CIV., ART. 158. - COST., ART. 3.
SENT. 186/88. SEPARAZIONE DI CONIUGI - SEPARAZIONE CONSENSUALE - DECRETO DI OMOLOGAZIONE - VALORE DI TITOLO PER L'ISCRIZIONE DI IPOTECA GIUDIZIALE - OMESSA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA. - COD. CIV., ART. 158. - COST., ART. 3.
Testo
I rapporti patrimoniali tra coniugi separati, per quanto attiene sia al loro mantenimento personale che a quello dei figli, non possono essere assistiti da diversa garanzia, a seconda del titolo, consensuale o giudiziale, della separazione. E' pertanto costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 158 del codice civile, nella parte in cui non prevede che il decreto di omologazione della separazione consensuale costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale, ai sensi dell'art. 2818 del codice civile. - cfr. S. nn. 144/1983, 5/1987.
I rapporti patrimoniali tra coniugi separati, per quanto attiene sia al loro mantenimento personale che a quello dei figli, non possono essere assistiti da diversa garanzia, a seconda del titolo, consensuale o giudiziale, della separazione. E' pertanto costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 158 del codice civile, nella parte in cui non prevede che il decreto di omologazione della separazione consensuale costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale, ai sensi dell'art. 2818 del codice civile. - cfr. S. nn. 144/1983, 5/1987.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte