Sentenza 187/1988 (ECLI:IT:COST:1988:187)
Massima numero 10417
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente SAJA  - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del  10/02/1988;  Decisione del  10/02/1988
Deposito del 18/02/1988; Pubblicazione in G. U. 24/02/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 187/88. REGIONE PUGLIA - ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE - SOMME EROGATE DALLO STATO - PRETESA DI RENDICONTO DA PARTE DELLA CORTE DEI CONTI - CITAZIONE IN GIUDIZIO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DI RESISTERE - ANNULLAMENTO DELLA DELIBERAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE DI CONTROLLO - NON SPETTANZA DEL POTERE ALLA COMMISSIONE - ANNULLAMENTO DELL'ATTO. - DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE DI CONTROLLO SULL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE DELLA PUGLIA N. 825 DEL 17 NOVEMBRE 1978. - COST., ART. 125; LEGGE 10 FEBBRAIO 1953, N. 62, ART. 46.

Testo
Un organo di controllo quale, nella specie, la Commissione di controllo sull'amministrazione regionale, non puo` annullare, in sede di legittimita`, sulla base di una ritenuta inconsistenza dei motivi che l'ente controllato si appresta a far valere o ad opporre in un giudizio, la deliberazione con la quale l'ente stesso decide di agire o resistere in detto giudizio: nel caso, viene infatti esercitato un controllo di merito alla Commissione non spettante che, comunque, mai potrebbe comportare l'annullamento di tale atto deliberativo (artt. 125 Cost. e 46 l. 10 febbraio 1953, n. 62). Non spetta quindi alla Commissione di controllo sull'amministrazione della Regione Puglia annullare la deliberazione della Giunta regionale, adottata per resistere alla pretesa di rendiconto davanti alla Corte dei conti delle somme impiegate dalla Regione medesima per l'esercizio delle funzioni delegate e va conseguentemente annullata la delibera- zione di detta Commissione di controllo n. 825 in data 17 novem- bre 1978.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 125

Altri parametri e norme interposte

legge  10/02/1953  n. 62  art. 46