Sentenza 50/2021 (ECLI:IT:COST:2021:50)
Massima numero 43741
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore PROSPERETTI
Udienza Pubblica del  09/02/2021;  Decisione del  09/02/2021
Deposito del 30/03/2021; Pubblicazione in G. U. 31/03/2021
Massime associate alla pronuncia:  43742  43743  43744  43745  43746


Titolo
Sanità pubblica - Norme della Regione Calabria - Integrazione di aziende ospedaliere regionali - Protocollo d'intesa tra la Regione Calabria e l'Università degli studi "Magna Graecia" di Catanzaro - Inclusione del Presidente della Giunta regionale tra i soggetti firmatari - Risoluzione, senza indennizzo, dei rapporti di lavoro degli organi delle aziende ospedaliere integratesi - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute e di coordinamento della finanza pubblica, della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile ed interferenza con le funzioni della gestione commissariale - Sopravvenuta abrogazione della norma impugnata, medio tempore non applicata - Cessazione della materia del contendere.

Testo
È dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 117, commi secondo, lettera l), e terzo, e 120, secondo comma, Cost. - degli artt. 1, commi da 1 a 4, e 2, comma 1, della legge reg. Calabria n. 6 del 2019 che, nel disporre l'integrazione di alcune aziende ospedaliere regionali, includono il Presidente della Giunta regionale tra i soggetti firmatari del protocollo d'intesa tra la Regione Calabria e l'Università degli studi "Magna Graecia" di Catanzaro. L'intera legge reg. Calabria n. 6 del 2019 è stata abrogata ad opera dell'art. 11, comma 2, della legge reg. Calabria n. 1 del 2020 e le impugnate disposizioni non hanno medio tempore trovato applicazione. Inoltre, la circostanza che la norma di espressa abrogazione della legge regionale n. 6 del 2019 costituisca una previsione autonoma, non impugnata, esclude il rischio che la declaratoria di illegittimità costituzionale delle disposizioni recate dalla legge reg. Calabria n. 1 del 2020, riproduttive di quelle abrogate della legge regionale n. 6 del 2019, possa comportarne la reviviscenza.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Calabria  13/03/2019  n. 6  art. 1  co. 1

legge della Regione Calabria  13/03/2019  n. 6  art. 1  co. 2

legge della Regione Calabria  13/03/2019  n. 6  art. 1  co. 3

legge della Regione Calabria  13/03/2019  n. 6  art. 1  co. 4

legge della Regione Calabria  13/03/2019  n. 6  art. 2  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 120  co. 2

Altri parametri e norme interposte