Sentenza 189/1988 (ECLI:IT:COST:1988:189)
Massima numero 10420
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  10/02/1988;  Decisione del  10/02/1988
Deposito del 18/02/1988; Pubblicazione in G. U. 24/02/1988
Massime associate alla pronuncia:  10419


Titolo
SENT. 189/88 B. USI CIVICI - CONTROVERSIE - DECISIONI DEI COMMISSARI REGIONALI PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI - RECLAMI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEL GIUDIZIO DI APPELLO DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE PER PROPORRE RECLAMO - ESCLUSIONE - DEROGA ALLA REGOLA GENERALE - ASSERITA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA DEGLI APPELLANTI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 10 LUGLIO 1930, N. 1078, ART. 4, PRIMO COMMA. - COST., ART. 24.

Testo
Il fatto che una disciplina processuale speciale - qual e` quella riguardante le controversie in materia di usi civici - deroghi al rito ordinario non costituisce elemento di per se` sufficiente a integrare violazione dell'art. 24 Cost., in quanto le norme del procedimento ordinario non possono essere assunte a paradigma del c.d. "giusto processo". (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 4, primo comma, della legge 10 luglio 1930, n. 1078, in riferimento all'art. 24 Cost.). - S. nn. 62 e 185/1980; O. n. 582/1987.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte