Ordinanza 193/1988 (ECLI:IT:COST:1988:193)
Massima numero 10424
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del  10/02/1988;  Decisione del  10/02/1988
Deposito del 18/02/1988; Pubblicazione in G. U. 02/03/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 193/88. ALIMENTI E BEVANDE (IGIENE E COMMERCIO) - PRODUZIONE E VENDITA - REATI - AZIONE PENALE - ESERCIZIO - CONDIZIONI - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - LEGGE 30 APRILE 1962, N. 283, ART. 1. - COST., ARTT. 3, 101, 109, 112.

Testo
Va dichiarata la manifesta inammissibilita` - per difetto di rilevanza nel giudizio a quo - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 1, L. 30 aprile 1962, n. 283, denunziato in riferimento agli artt. 3, 101, 109 e 112 Cost., nelle parti in cui, nel caso di violazioni in materia di produzione e commercio alimentare, subordina o preclude l'esercizio dell'azione penale alla revisione delle analisi. Le censure, infatti, basate sul presupposto di una mancata conoscenza della notizia di reato, sono state prospettate essendo il giudice rimettente gia` informato delle indagini in corso. - cfr. O. n. 363/1987.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 109

Costituzione  art. 112

Altri parametri e norme interposte