Ordinanza 194/1988 (ECLI:IT:COST:1988:194)
Massima numero 10425
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
10/02/1988; Decisione del
10/02/1988
Deposito del 18/02/1988; Pubblicazione in G. U. 02/03/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 194/88. GIUDIZIO DIRETTISSIMO - ILLECITI VALUTARI - RIENTRO DEI CAPITALI POSSEDUTI ALL'ESTERO - MANCATA PREVISIONE DELL'OBBLIGATORIETA' DEL RITO DIRETTISSIMO - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE. - LEGGE 8 OTTOBRE 1976, N. 689, ART. 3. - COST., ART. 3.
ORD. 194/88. GIUDIZIO DIRETTISSIMO - ILLECITI VALUTARI - RIENTRO DEI CAPITALI POSSEDUTI ALL'ESTERO - MANCATA PREVISIONE DELL'OBBLIGATORIETA' DEL RITO DIRETTISSIMO - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE. - LEGGE 8 OTTOBRE 1976, N. 689, ART. 3. - COST., ART. 3.
Testo
Intervenuta - successivamente all'ordinanza di rimessione - la modifica della normativa assunta dal giudice a quo quale 'tertium comparationis', occorre che si restituiscano ad esso gli atti relativi alla questione sollevata, perche` verifichi la persistenza della rilevanza alla stregua della normativa sopravvenuta. (Restituzione degli atti concernenti la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 3 della l. 8 ottobre 1976, n. 689, denunziato nella parte in cui non prevede, in relazione agli illeciti valutari relativi al rientro di capitali posseduti all'estero, l'obbligatorieta` del rito direttissimo analogamente a quanto previsto per le illecite costituzioni, fuori dal territorio dello Stato, di disponibilita` valutarie. La normativa cui si fa riferimento e` quella di cui alla legge 26 settembre 1986, n. 599, il cui art. 5 ha sostituito l'art. 4 del d.l. 4 marzo 1976, n. 31, convertito in l. 30 aprile 1976, n. 159). - O. n. 356/1987.
Intervenuta - successivamente all'ordinanza di rimessione - la modifica della normativa assunta dal giudice a quo quale 'tertium comparationis', occorre che si restituiscano ad esso gli atti relativi alla questione sollevata, perche` verifichi la persistenza della rilevanza alla stregua della normativa sopravvenuta. (Restituzione degli atti concernenti la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 3 della l. 8 ottobre 1976, n. 689, denunziato nella parte in cui non prevede, in relazione agli illeciti valutari relativi al rientro di capitali posseduti all'estero, l'obbligatorieta` del rito direttissimo analogamente a quanto previsto per le illecite costituzioni, fuori dal territorio dello Stato, di disponibilita` valutarie. La normativa cui si fa riferimento e` quella di cui alla legge 26 settembre 1986, n. 599, il cui art. 5 ha sostituito l'art. 4 del d.l. 4 marzo 1976, n. 31, convertito in l. 30 aprile 1976, n. 159). - O. n. 356/1987.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte