Ordinanza 197/1988 (ECLI:IT:COST:1988:197)
Massima numero 10429
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del
10/02/1988; Decisione del
10/02/1988
Deposito del 18/02/1988; Pubblicazione in G. U. 02/03/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 197/88. PROFESSIONI LIBERE - INGEGNERI - ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE - CONSEGUIMENTO - CONDIZIONI - POSSESSO DI LAUREA E SUPERAMENTO DELL'ESAME DI STATO - OBBLIGATORIETA' - ESCLUSIONE PER GLI UFFICIALI SUPERIORI DI ARTIGLIERIA, DEL GENIO MILITARE, DELLE ARMI NAVALI, DELL'ARMA AERONAUTICA, DEL GENIO NAVALE ED AERONAUTICO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI. - R.D. 31 AGOSTO 1933, N. 1592, ARTT. 180, 181, 182, 184. - COST., ARTT. 3, 33, COMMA QUINTO.
ORD. 197/88. PROFESSIONI LIBERE - INGEGNERI - ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE - CONSEGUIMENTO - CONDIZIONI - POSSESSO DI LAUREA E SUPERAMENTO DELL'ESAME DI STATO - OBBLIGATORIETA' - ESCLUSIONE PER GLI UFFICIALI SUPERIORI DI ARTIGLIERIA, DEL GENIO MILITARE, DELLE ARMI NAVALI, DELL'ARMA AERONAUTICA, DEL GENIO NAVALE ED AERONAUTICO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI. - R.D. 31 AGOSTO 1933, N. 1592, ARTT. 180, 181, 182, 184. - COST., ARTT. 3, 33, COMMA QUINTO.
Testo
Rientra negli esclusivi compiti del legislatore l'individuazione del rapporto di equipollenza tra corsi di studi che si svolgono presso Istituti o Accademie militari ed insegnamenti impartiti presso le Facolta` universitarie, nonche` la scelta tra piu` so- luzioni possibili circa l'equiparare o meno gli esami sostenuti ed i titoli conseguiti nel corso della carriera militare, ai requisiti occorrenti per l'esercizio dell'attivita` professionale. (Manifesta inammissibilita` delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 180, 181, 182 e 184 del r.d. 31 agosto 1933, n. 1592 - sollevate in relazione agli artt. 3 e 33, quinto comma, Cost. - in quanto dette norme consentono agli ufficiali superiori di artiglieria e del genio militare di ottenere l'abi- litazione all'esercizio della professione d'ingegnere senza es- sere in possesso di laurea e senza aver sostenuto l'esame di Stato).
Rientra negli esclusivi compiti del legislatore l'individuazione del rapporto di equipollenza tra corsi di studi che si svolgono presso Istituti o Accademie militari ed insegnamenti impartiti presso le Facolta` universitarie, nonche` la scelta tra piu` so- luzioni possibili circa l'equiparare o meno gli esami sostenuti ed i titoli conseguiti nel corso della carriera militare, ai requisiti occorrenti per l'esercizio dell'attivita` professionale. (Manifesta inammissibilita` delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 180, 181, 182 e 184 del r.d. 31 agosto 1933, n. 1592 - sollevate in relazione agli artt. 3 e 33, quinto comma, Cost. - in quanto dette norme consentono agli ufficiali superiori di artiglieria e del genio militare di ottenere l'abi- litazione all'esercizio della professione d'ingegnere senza es- sere in possesso di laurea e senza aver sostenuto l'esame di Stato).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 33
co. 5
Altri parametri e norme interposte