Ordinanza 200/1988 (ECLI:IT:COST:1988:200)
Massima numero 10432
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del
10/02/1988; Decisione del
10/02/1988
Deposito del 18/02/1988; Pubblicazione in G. U. 02/03/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 200/88. ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - CIRCOLAZIONE STRADALE - IMPRESA AUTORIZZATA A DETTA ASSICURAZIONE - OBBLIGO DI VERSARE ALLO STATO UN CONTRIBUTO PERCENTUALE AL PREMIO INCASSATO PER CIASCUN CONTRATTO - ASSERITA IMPOSIZIONE AD OGNI ASSICURATO DI UNA PRESTAZIONE PATRIMONIALE AGGIUNTIVA - DEDOTTA DISCIPLINA DIFFERENZIATA RISPETTO ALLA GENERALE DISCIPLINA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLE QUESTIONI. - LEGGE 7 AGOSTO 1982, N. 526, ART. 8; LEGGE 26 FEBBRAIO 1977, N. 39, ART. 4, COMMA QUARTO. - COST., ARTT. 3, 23.
ORD. 200/88. ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - CIRCOLAZIONE STRADALE - IMPRESA AUTORIZZATA A DETTA ASSICURAZIONE - OBBLIGO DI VERSARE ALLO STATO UN CONTRIBUTO PERCENTUALE AL PREMIO INCASSATO PER CIASCUN CONTRATTO - ASSERITA IMPOSIZIONE AD OGNI ASSICURATO DI UNA PRESTAZIONE PATRIMONIALE AGGIUNTIVA - DEDOTTA DISCIPLINA DIFFERENZIATA RISPETTO ALLA GENERALE DISCIPLINA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLE QUESTIONI. - LEGGE 7 AGOSTO 1982, N. 526, ART. 8; LEGGE 26 FEBBRAIO 1977, N. 39, ART. 4, COMMA QUARTO. - COST., ARTT. 3, 23.
Testo
La disposizione di cui all'art. 8 della legge n. 526/1982 ha introdotto il meccanismo di un unico contributo, determinato in ragione percentuale sull'intero monte premi e sostitutivo delle precedenti azioni di rivalsa (spettanti nel previgente regime all'ente erogatore, a favore del danneggiato da sinistro stradale, di prestazioni sanitarie facenti carico al Servizio sanitario): essa non concreta affatto l'imposizione di una contribuzione non determinata con legge - come tale lesiva dell'art. 23 della Costituzione - bensi` si limita a predeterminare uno dei costi tecnici dei sinistri oggetto dell'assicurazione, con finalita` di snellimento rispetto alle procedure di rivalsa. Il contributo in argomento non e` una prestazione patrimoniale aggiuntiva imposta all'assicurato, bensi` una mera componente tariffaria determinata annualmente sulla base della rilevazione statistica dei costi sostenuti a tale titolo dal Servizio sanitario nazionale, sentita l'organizzazione sinda- cale di categoria degli assicuratori. Ne` e` configurabile, in base alla stessa disposizione, una disparita` di trattamento della assicurazione della responsabilita` civile da circolazione rispet- to al generale regime della responsabilita` civile, giacche` la dimensione quantitativa dei rischi connessi alla circolazione dei veicoli e dei natanti giustifica, all'evidenza, la disciplina peculiare e differenziata. (Manifesta infondatezza delle questio- ni di legittimita` costituzionale dell'art. 8 della legge 7 agosto 1982, n. 526, in riferimento agli artt. 3 e 23 della Costi- tuzione, e dall'art. 4, quarto comma, della legge 26 febbraio 1977 n. 39 - erroneamente richiamato nell'ordinanza di rinvio - in riferimento all'art. 3 Cost.).
La disposizione di cui all'art. 8 della legge n. 526/1982 ha introdotto il meccanismo di un unico contributo, determinato in ragione percentuale sull'intero monte premi e sostitutivo delle precedenti azioni di rivalsa (spettanti nel previgente regime all'ente erogatore, a favore del danneggiato da sinistro stradale, di prestazioni sanitarie facenti carico al Servizio sanitario): essa non concreta affatto l'imposizione di una contribuzione non determinata con legge - come tale lesiva dell'art. 23 della Costituzione - bensi` si limita a predeterminare uno dei costi tecnici dei sinistri oggetto dell'assicurazione, con finalita` di snellimento rispetto alle procedure di rivalsa. Il contributo in argomento non e` una prestazione patrimoniale aggiuntiva imposta all'assicurato, bensi` una mera componente tariffaria determinata annualmente sulla base della rilevazione statistica dei costi sostenuti a tale titolo dal Servizio sanitario nazionale, sentita l'organizzazione sinda- cale di categoria degli assicuratori. Ne` e` configurabile, in base alla stessa disposizione, una disparita` di trattamento della assicurazione della responsabilita` civile da circolazione rispet- to al generale regime della responsabilita` civile, giacche` la dimensione quantitativa dei rischi connessi alla circolazione dei veicoli e dei natanti giustifica, all'evidenza, la disciplina peculiare e differenziata. (Manifesta infondatezza delle questio- ni di legittimita` costituzionale dell'art. 8 della legge 7 agosto 1982, n. 526, in riferimento agli artt. 3 e 23 della Costi- tuzione, e dall'art. 4, quarto comma, della legge 26 febbraio 1977 n. 39 - erroneamente richiamato nell'ordinanza di rinvio - in riferimento all'art. 3 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 23
Altri parametri e norme interposte