Ordinanza 201/1988 (ECLI:IT:COST:1988:201)
Massima numero 10433
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  10/02/1988;  Decisione del  10/02/1988
Deposito del 18/02/1988; Pubblicazione in G. U. 02/03/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 201/88. FARMACIA - GESTORE PROVVISORIO - ELEZIONI COMUNALI - ELETTORATO PASSIVO - SOSTITUZIONE - FACOLTA' DI RICHIEDERLA - ESCLUSIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 21 AGOSTO 1971, N. 1275, ART. 14. - COST., ARTT. 3, 51.

Testo
E' manifestamente inammissibile, in quanto concernente un atto privo di forza di legge, la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 14 del d.P.R. 21 agosto 1971, n. 1275, denunziato - in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost. - nella parte in cui non prevede, per il gestore provvisorio di farmacia, la facolta` di chiedere la sostituzione, nei casi previsti dal primo comma, n. 9, e con le modalita` di cui al quarto comma, dell'art. 2 della l. 23 aprile 1981, n. 154, in materia di ineleggibilita` ed incompatibilita` elettorali. - cfr. O. n. 319/1986.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 51

Altri parametri e norme interposte