Ordinanza 203/1988 (ECLI:IT:COST:1988:203)
Massima numero 10435
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  10/02/1988;  Decisione del  10/02/1988
Deposito del 18/02/1988; Pubblicazione in G. U. 02/03/1988
Massime associate alla pronuncia:  10436


Titolo
ORD. 203/88 A. REGISTRO (IMPOSTA DI) - OGGETTO - A) ATTO NULLO O ANNULLABILE - PAGAMENTO DEL TRIBUTO - OBBLIGO - SUSSISTENZA - B) ATTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE - CRITERI - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 634, ARTT. 36, 41, ULTIMO COMMA. - COST., ARTT. 3, 53.

Testo
E' manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza - non essendo comunque oggettivamente influente ai fini del giudizio a quo - la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 36 e 41, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, denunziati - in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. - nella parte in cui stabiliscono, il primo che la nullita` o l'annullabilita` dell'atto non dispensa dall'obbligo di chiedere la registrazione e di pagare la relativa imposta, salvo la restituzione dell'imposta pagata, nella parte eccedente la misura fissa, nel caso ivi previsto ed il secondo che, anche fra gli atti dell'Autorita` giudiziaria, la base imponibile e` correlata dall'applicazione, in via generale, dei criteri di stima diretta dei beni oggetto di contrattazione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte