Sentenza 206/1988 (ECLI:IT:COST:1988:206)
Massima numero 10439
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del  11/02/1988;  Decisione del  11/02/1988
Deposito del 25/02/1988; Pubblicazione in G. U. 02/03/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 206/88. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIA CHE NON DETERMINA ASTENSIONE DAL LAVORO E CHE SI MANIFESTA DOPO CHE L'ASSICURATO HA ABBANDONATO LA LAVORAZIONE MORBIGENA - INDENNIZZABILITA' - CONDIZIONI - VERIFICAZIONE DELLA MALATTIA ENTRO TERMINI TABELLARI - DETERMINAZIONE DI QUESTI - RIFERIMENTO ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - D.P.R. 30 GIUGNO 1965, N. 1124, ART. 135, COMMA SECONDO. - COST., ARTT. 3, 38.

Testo
La denunzia tardiva, da parte del lavoratore, della malattia professionale verificatasi nei termini tabellari, di cui alla L.n. 1124 del 1965, non puo` privare automaticamente lo stesso del diritto all'indennizzo, fermo restando che sara` a carico del lavoratore medesimo l'onere della prova circa la effettiva verificazione della malattia nei termini predetti e che la corresponsione dell'indennita` spettante, decorrera` comunque dalla data della presentazione della denunzia. Va pertanto dichiarata - per violazione degli artt. 3 e 38 Cost. - l'illegittimita` costituzionale dell'art. 135, comma secondo, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, a norma del quale la manifestazione della malattia professionale si considera verificata nel giorno in cui e` presentata all'istituto assicuratore la denuncia con certificato medico. - cfr. S.n. 179/1988.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte