Sentenza 207/1988 (ECLI:IT:COST:1988:207)
Massima numero 10440
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
11/02/1988; Decisione del
11/02/1988
Deposito del 25/02/1988; Pubblicazione in G. U. 02/03/1988
Titolo
SENT. 207/88 A. I.V.A. (IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO) - OBBLIGO DI FATTURAZIONE - VIOLAZIONE - PENA PECUNIARIA - APPLICAZIONE - SOGGETTO PASSIVO - OBBLIGATO IN SOLIDO CON L'AUTORE DEL REATO - CESSIONARIO DEL BENE O COMMITTENTE DEL SERVIZIO - RICORSO DI QUESTI AVVERSO L'ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE - OMESSA PREVISIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE. - D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 633, ART. 41, COMMA QUARTO (NEL TESTO ANTERIORE ALLE MODIFICHE APPORTATE DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1979, N. 24). - COST., ARTT. 3, 24.
SENT. 207/88 A. I.V.A. (IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO) - OBBLIGO DI FATTURAZIONE - VIOLAZIONE - PENA PECUNIARIA - APPLICAZIONE - SOGGETTO PASSIVO - OBBLIGATO IN SOLIDO CON L'AUTORE DEL REATO - CESSIONARIO DEL BENE O COMMITTENTE DEL SERVIZIO - RICORSO DI QUESTI AVVERSO L'ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE - OMESSA PREVISIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE. - D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 633, ART. 41, COMMA QUARTO (NEL TESTO ANTERIORE ALLE MODIFICHE APPORTATE DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1979, N. 24). - COST., ARTT. 3, 24.
Testo
Secondo costante giurisprudenza costituzionale e ordinaria, l'obbligazione solidale tributaria non si differenzia da quella comune, con la conseguenza che, in base ai principi civilistici, l'accertamento non notificato all'obbligato solidale non determina nei suoi confronti alcuna preclusione: tale soggetto puo` quindi far valere le proprie ragioni nel procedimento tributario (che gli e` consentito intentare allorquando gli sara` notificato l'atto relativo alla sanzione) e il suo ricorso puo` investire sia la sanzione irrogata sia i presupposti di fatto in base ai quali la sanzione stessa e` stata applicata. (Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 41, quarto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo vigente anteriormente alla modifiche apportate dal d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, censurato - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - in quanto non sarebbe consentito al cessionario del bene o al committente del servizio, obbligati in solido con l'autore del reato di omessa fatturazione in materia di I.V.A., di ricorrere, al fine di contestare l'esattezza dell'accertamento e gli stessi elementi costitutivi dell'infrazione addebitata al cedente). - cfr. S.n. 348/1987.
Secondo costante giurisprudenza costituzionale e ordinaria, l'obbligazione solidale tributaria non si differenzia da quella comune, con la conseguenza che, in base ai principi civilistici, l'accertamento non notificato all'obbligato solidale non determina nei suoi confronti alcuna preclusione: tale soggetto puo` quindi far valere le proprie ragioni nel procedimento tributario (che gli e` consentito intentare allorquando gli sara` notificato l'atto relativo alla sanzione) e il suo ricorso puo` investire sia la sanzione irrogata sia i presupposti di fatto in base ai quali la sanzione stessa e` stata applicata. (Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 41, quarto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo vigente anteriormente alla modifiche apportate dal d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, censurato - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - in quanto non sarebbe consentito al cessionario del bene o al committente del servizio, obbligati in solido con l'autore del reato di omessa fatturazione in materia di I.V.A., di ricorrere, al fine di contestare l'esattezza dell'accertamento e gli stessi elementi costitutivi dell'infrazione addebitata al cedente). - cfr. S.n. 348/1987.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte