Sentenza 207/1988 (ECLI:IT:COST:1988:207)
Massima numero 10442
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
11/02/1988; Decisione del
11/02/1988
Deposito del 25/02/1988; Pubblicazione in G. U. 02/03/1988
Titolo
SENT. 207/88 C. I.V.A. (IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO) - OBBLIGO DI FATTURAZIONE - VIOLAZIONE - PENA PECUNIARIA - APPLICAZIONE - SOGGETTO PASSIVO - CESSIONARIO DEL BENE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 633, ART. 41 (NEL TESTO ANTERIORE ALLE MODIFICHE APPORTATE DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1979, N. 24), LEGGE N. 516, ART. 29. - COST., ART. 27.
SENT. 207/88 C. I.V.A. (IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO) - OBBLIGO DI FATTURAZIONE - VIOLAZIONE - PENA PECUNIARIA - APPLICAZIONE - SOGGETTO PASSIVO - CESSIONARIO DEL BENE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 633, ART. 41 (NEL TESTO ANTERIORE ALLE MODIFICHE APPORTATE DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1979, N. 24), LEGGE N. 516, ART. 29. - COST., ART. 27.
Testo
Per costante giurisprudenza costituzionale, il principio della personalita` della pena, di cui all'art. 27 Cost., opera esclusivamente nei confronti delle pene vere e proprie e non ha alcuna attinenza con le sanzioni di altra natura, quali nella specie, le pene pecuniarie. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 41, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.P.R. n. 24 del 1979 - e dell'art. 29, L. 7 agosto 1982, n. 516, sollevata, in riferimento all'art. 27 Cost., in quanto dette norme consentirebbero di irrogare al cessionario - responsabile in solido con l'autore della violazione in materia di I.V.A. - una pena pecuniaria tenendo conto non della sua personalita`, ma di quella del cedente. - cfr. O.n. 502/1987.
Per costante giurisprudenza costituzionale, il principio della personalita` della pena, di cui all'art. 27 Cost., opera esclusivamente nei confronti delle pene vere e proprie e non ha alcuna attinenza con le sanzioni di altra natura, quali nella specie, le pene pecuniarie. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 41, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.P.R. n. 24 del 1979 - e dell'art. 29, L. 7 agosto 1982, n. 516, sollevata, in riferimento all'art. 27 Cost., in quanto dette norme consentirebbero di irrogare al cessionario - responsabile in solido con l'autore della violazione in materia di I.V.A. - una pena pecuniaria tenendo conto non della sua personalita`, ma di quella del cedente. - cfr. O.n. 502/1987.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 27
Altri parametri e norme interposte