Sentenza 207/1988 (ECLI:IT:COST:1988:207)
Massima numero 10443
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
11/02/1988; Decisione del
11/02/1988
Deposito del 25/02/1988; Pubblicazione in G. U. 02/03/1988
Titolo
SENT. 207/88 D. I.V.A. (IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO) - VIOLAZIONI - SANZIONI - CONCILIAZIONE AMMINISTRATIVA - APPLICABILITA' - CESSIONARIO DEL BENE O COMMITTENTE DEL SERVIZIO - ESCLUSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA. - D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 633, ART. 58, COMMA QUARTO. - COST., ARTT. 3, 24.
SENT. 207/88 D. I.V.A. (IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO) - VIOLAZIONI - SANZIONI - CONCILIAZIONE AMMINISTRATIVA - APPLICABILITA' - CESSIONARIO DEL BENE O COMMITTENTE DEL SERVIZIO - ESCLUSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA. - D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 633, ART. 58, COMMA QUARTO. - COST., ARTT. 3, 24.
Testo
Non possono essere tollerate, senza una razionale giustificazione, diseguaglianze tra coobbligati per violazioni in materia di I.V.A.: in particolare, la disparita` nei confronti del cessionario del bene, in ordine alla fruibilita` del beneficio della conciliazione amministrativa, non appare giustificata da alcuna ratio. Le posizioni del cedente e del cessionario, non sono infatti diverse, in quanto il fatto che il cessionario possa, a certe condizioni, sottrarsi completamente al pagamento della pena pecuniaria ai sensi dell'art. 41, quarto comma, seconda parte del d.P.R.n. 633 del 1972, non vale ad eliminare la irrazionalita` della esclusione del cessionario stesso dal diverso beneficio della definizione agevolata in via amministrativa. Va, pertanto, dichiarata la illegittimita` costituzionale dell'art. 58, quarto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 nella parte in cui non prevede che anche il cessionario del bene (o il committente del servizio) possa versare all'ufficio una somma pari ad un sesto del massimo della pena, nel termine di trenta giorni dalla notificazione dell'atto concernente la sanzione.
Non possono essere tollerate, senza una razionale giustificazione, diseguaglianze tra coobbligati per violazioni in materia di I.V.A.: in particolare, la disparita` nei confronti del cessionario del bene, in ordine alla fruibilita` del beneficio della conciliazione amministrativa, non appare giustificata da alcuna ratio. Le posizioni del cedente e del cessionario, non sono infatti diverse, in quanto il fatto che il cessionario possa, a certe condizioni, sottrarsi completamente al pagamento della pena pecuniaria ai sensi dell'art. 41, quarto comma, seconda parte del d.P.R.n. 633 del 1972, non vale ad eliminare la irrazionalita` della esclusione del cessionario stesso dal diverso beneficio della definizione agevolata in via amministrativa. Va, pertanto, dichiarata la illegittimita` costituzionale dell'art. 58, quarto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 nella parte in cui non prevede che anche il cessionario del bene (o il committente del servizio) possa versare all'ufficio una somma pari ad un sesto del massimo della pena, nel termine di trenta giorni dalla notificazione dell'atto concernente la sanzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte