Sentenza 208/1988 (ECLI:IT:COST:1988:208)
Massima numero 10445
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  11/02/1988;  Decisione del  11/02/1988
Deposito del 25/02/1988; Pubblicazione in G. U. 02/03/1988
Massime associate alla pronuncia:  10444


Titolo
SENT. 208/88 B. TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE - PROTESTO - DEBITORE CAMBIARIO - FACOLTA' DI CHIEDERE LA CANCELLAZIONE DEL PROPRIO NOME DALL'ELENCO DEI PROTESTI - TERMINE PER IL PAGAMENTO DELL'IMPORTO DEL TITOLO PROTESTATO E PER L'ISTANZA DI CANCELLAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 12 FEBBRAIO 1955, N. 77, ART. 3, COMMA TERZO (AGGIUNTO DALLA LEGGE 12 FEBBRAIO 1973 N. 349). - COST., ART. 3.

Testo
La previsione di un termine perentorio, sia per l'adempimento dell'obbligazione da parte del debitore protestato sia per la presentazione dell'istanza di cancellazione del proprio nome dall'elenco dei protesti cambiari, non e` affatto irragionevole, ma costituisce un presupposto essenziale per un corretto espletamento della procedura di pubblicazione dei protesti e della relativa cancellazione. La possibilita`, riconosciuta sia ai pubblici ufficiali, che abbiano levato il protesto, e sia alle aziende di credito, di chiedere la cancellazione dall'elenco del nome del debitore protestato - prescindendo dal rispetto del termine di cinque giorni e dall'avvenuto pagamento del titolo protestato - e` finalizzata a rimuovere eventuali errori del pubblico ufficiale o dell'azienda di credito e, comunque, ad evitare che un protesto illegittimo venga pubblicato con evidente danno del debitore protestato. Non sussiste, pertanto, la lamentata disparita` di trattamento tra i debitori protestati, in relazione alla possibilita` di rispettare, o non, i termini, essendo diverse le situazioni disciplinate, caratterizzate, l'una, dall'interesse del debitore protestato e, l'altra, dall'interesse dell'ordinamento alla legalita` e alla certezza dell'atto di protesto. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 3, comma quarto -recte: comma terzo - della legge 12 febbraio 1955 n. 77, aggiunto dalla legge 12 febbraio 1973 n. 349, in riferimento all'art. 3 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte